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Diritto Penale

PREVENZIONE - SORVEGLIANZA SPECIALE Cass. pen., Sez. Un., 28 marzo 2019, n. 46595

Aggiornamento: 23 dic 2019

MASSIMA “La prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni, che deve essere in ogni caso dettata in sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, art. 8, comma 4, si riferisce esclusivamente alle riunioni in luogo pubblico”


IL CASO La Corte d’Appello di Bari, confermando le statuizioni del Tribunale di Trani, riteneva gli imputati colpevoli dei reati di cui agli artt. 81, comma 2, c.p. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 per aver violato le prescrizioni di non partecipare a pubbliche riunioni e di non associarsi abitualmente a soggetti condannati o sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, contenute nei decreti di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Con riferimento alla prima prescrizione, la Prima Sezione della Cassazione rilevava un contrasto interpretativo, sorto a seguito della sentenza della CEDU De Tommaso, relativo all’indeterminatezza della formulazione della disposizione contestata e alla conseguente legittimità o meno della sanzione penale. Con ordinanza del 19 dicembre 2018, pertanto, i giudici rimettevano il ricorso alle Sezioni Unite chiedendo la corretta soluzione interpretativa, anche alla luce dei principi di offensività e determinatezza.


LA QUESTIONE Con l’ordinanza di rimessione veniva chiesto alle Sezioni Unite “se, ed in quali limiti, la partecipazione del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ad una manifestazione sportiva tenuta in luogo aperto al pubblico risulti fatto punibile, in riferimento al reato di violazione delle prescrizioni imposte al sorvegliato speciale di cui agli artt. 8 e 75 d.lgs. n. 159 del 2011”. La Sezione rimettente evidenziava, sul punto, la presenza di un contrasto interpretativo sul concetto di violazione della prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni, disposta ai sensi del predetto art. 8, d.lgs. 159/2011, sulla cui portata si sono rilevati opposti orientamenti della Cassazione con le sentenze Pellegrini (Sez. I, n. 31322 del 9.04.2018) e Lo Giudice (Sez. I, n. 28261 del 8.05.2018). In particolare, con la prima pronuncia i giudici di legittimità avevano ritenuto che non potesse configurarsi il reato in esame in considerazione dell’eccessiva genericità e molteplice accezione della nozione di “pubblica riunione”, con conseguente violazione del principio di tassatività della fattispecie incriminata, in linea con i principi espressi dalla precedente pronuncia delle Sezioni Unite Paternò (Sez.Un., n. 40076 del 27.04.2017). A conclusioni opposte era giunta la sentenza Lo Giudice, per la quale il divieto di partecipare a pubbliche riunioni include qualsiasi adunanza di più persone che si svolga in luogo pubblico o aperto al pubblico, attribuendo rilevanza alla possibilità per chiunque di parteciparvi. In tale ottica, l’esigenza di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica giustificherebbe la repressione delle violazioni a livello penale. Le Sezioni Unite danno atto, inoltre, di un terzo orientamento, espresso dalla sentenza Sassano del 2018 (Sez. I, n. 49731 del 06.06.2018) che, condividendo un’interpretazione fondata sui principi sanciti dalla sentenza della CEDU De Tommaso, individua in capo al giudice il compito di svolgere una valutazione, caso per caso, sull’effettiva necessità del rispetto della prescrizione.

LA SOLUZIONE Le Sezioni Unite, discostandosi dai citati precedenti, risolvono la questione valorizzando il significato dell’espressione “pubbliche riunioni” ed attribuendo rilevanza ai differenti concetti di luogo pubblico e luogo aperto al pubblico. La chiave di lettura viene individuata nell’art. 17 Cost. che, nel consentire le riunioni pacifiche e senza armi, delinea una differente disciplina proprio sulla base del luogo dove le stesse si svolgono, consentendo, solo nell’ipotesi di manifestazioni in luogo pubblico, la possibilità per l’autorità di vietarle “per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”; potere che è invece precluso nel caso di riunioni in luogo aperto al pubblico. Premesso che, come confermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 1959, tali limitazioni, sempre che si tratti di adunanze in luogo pubblico, possono discendere anche dall’applicazione di misure di prevenzione, la Corte ritiene doveroso limitare il significato della prescrizione di cui all’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 alle sole ipotesi delle quali la Costituzione consente il divieto. Secondo tale impostazione, se il legislatore ha ammesso, in presenza di presupposti specifici, la possibilità per l’autorità di vietare lo svolgimento di tali riunioni in luogo pubblico, non sarebbe logico negare una tale facoltà ogniqualvolta la compressione del diritto di riunione riguardi un singolo individuo a cui viene preclusa, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, la partecipazione alla stessa. In conseguenza di ciò, le Sezioni Unite ritengono corretto e coerente affermare che la nozione di “pubbliche riunioni” di cui all’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 debba essere circoscritta unicamente alle riunioni in luogo pubblico di cui l’art. 17 Cost. consente la limitazione. Su tali presupposti, le Sezioni Unite ritengono soddisfatte le esigenze di chiarezza e determinatezza della fattispecie, con conseguente piena conoscibilità da parte dei destinatari e legittimità della sanzione, escludendo qualsivoglia discrezionalità del giudice penale, che avrà unicamente la facoltà di valutare se, nel caso di specie, la partecipazione del soggetto alla riunione sia giustificata da validi motivi. La pronuncia in esame riduce, pertanto, l’ambito applicativo della prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni di cui all’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, da cui restano escluse le riunioni in luogo aperto al pubblico, nonostante la possibilità per chiunque di parteciparvi, tra cui rientrano le manifestazioni sportive per le quali, sottolinea la Corte, il legislatore ha previsto una disciplina speciale. A parere delle Sezioni Unite tale soluzione non contrasta con le esigenze di effettività e sicurezza delle misure di prevenzione, anche in considerazione di quanto disposto dall’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011, che permette comunque al giudice di imporre “tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale”, consentendo la predisposizione di ulteriori misure idonee e calibrate sulle specifiche e concrete esigenze del caso. Le Sezioni Unite, in conclusione, hanno affermato il principio di diritto secondo cui “la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni, che deve essere in ogni caso dettata in sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, si riferisce esclusivamente alle riunioni in luogo pubblico”, annullando senza rinvio la decisione impugnata perché il fatto non sussiste limitatamente alla violazione della prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni.


Segnalazione a cura di Alessandra Manca Bitti.

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