top of page
Diritto Penale

VIOLENZA PRIVATA - MINACCIA - DIFFERENZE - Cass. V Sez. 7 Maggio 2020, n. 14004

La Massima:

“Mentre nella minaccia l’atto intimidatorio è fine a sé stesso, nella violenza privata la minaccia (o la violenza fisica) funge da mezzo a fine e occorre che essa sia diretta a costringere taluno a fare, tollerare o omettere qualcosa”.


Il Caso:

Nel caso di specie l’imputato era stato condannato dal giudice di merito per il delitto di cui all’art. 612 cod. pen. (minacce) per aver effettuato una telefonata intimidatoria alla propria moglie, minacciandola di ripercussioni nel caso in cui non avesse ritirato le denunce sporte nei suoi confronti.

Il Procuratore generale presso la Corte d’appello ricorreva per l’annullamento della sentenza, ritenendo che la condotta dovesse rientrare nella fattispecie di cui all’art. 610 cod. pen. (violenza privata), attesa la finalizzazione volta ad ottenere un facere.


La Questione:

Il Giudice di legittimità ha in più occasioni rimarcato che i reati di violenza privata (art. 610 cod. pen.) e di minaccia (art. 612 cod. pen.), pur essendo analoghi sotto il profilo materiale, si differenziano sotto il profilo dell’elemento soggettivo e della loro natura.

Infatti, mentre per la sussistenza del delitto di minaccia è sufficiente un’azione intimidatoria fine a sé stessa, trattandosi di un reato con evento di pericolo immanente nella stessa condotta, per la configurazione del delitto di violenza privata occorre che l’atto intimidatorio sia finalizzato a costringere la vittima a fare, tollerare o omettere qualcosa.

La violenza privata si configura quindi come reato di evento che si perfeziona nel momento in cui la vittima assume il comportamento coartato, fermandosi invece sulla soglia del tentativo nel caso in cui, nonostante l’atto intimidatorio, la vittima non assuma il comportamento richiesto.

(Sez. V, n. 9082 del 02/03/1989, Magnolo, Rv. 181716; Sez. V, n. 2492 del 31/01/1991, Napoli, Rv. 186479).


La Soluzione:

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

Il fatto è stato ricondotto all’ipotesi di tentativo di violenza privata, poiché la minaccia perpetrata non era fine a sé stessa, ma diretta ad ottenere dalla vittima un facere: il ritiro delle denunce.


Segnalazione a cura di Davide Vaira




Ci trovi anche



142 visualizzazioni0 commenti

Comments


bottom of page