LA MASSIMA
«La struttura del delitto di truffa non esige che vi sia identità tra la persona offesa che subisce il depauperamento economico (in questo caso la persona fisica querelante) e quella indotta in errore (nella specie l'ente societario erogatore dell'energia). Pur in mancanza della suddetta identità, il reato si consuma anche nei confronti del soggetto direttamente danneggiato quando gli effetti dell'inganno e della condotta dell'ingannato (in questo caso l'Enel) abbiano riflessi diretti ed immediati nel patrimonio del soggetto che subisce la depauperazione patrimoniale; quest'ultimo in tal caso è da ritenersi persona offesa del delitto di truffa e come tale legittimato a proporre querela».
IL CASO
In sede di appello è stata confermata la sentenza di condanna di primo grado emessa nei confronti di due soggetti per i reati di truffa e di sostituzione di persona.
In particolare, gli imputati sono stati condannati in concorso materiale e morale tra loro per aver posto in essere artifici e raggiri consistiti nel chiedere e ottenere a nome di un terzo soggetto l’attivazione di una fornitura di energia elettrica presso la loro abitazione, inducendo in errore l’operatore della compagnia erogatrice del servizio in ordine all’identificazione del titolare del relativo contratto, procurandosi un ingiusto profitto coincidente con l’utilizzo dell’energia somministrata e con conseguente danno per il soggetto risultante quale titolare del contratto di fornitura, cui il relativo costo veniva addebitato.
I predetti sono stati condannati in concorso altresì per il reato di cui all’art. 494 c.p. in quanto, al fine di procurarsi un vantaggio ed eseguire il reato di truffa avevano indotto in errore l’operatore della compagnia di fornitura dell’energia elettrica sostituendosi illegittimamente ad un terzo soggetto, nello specifico presentandosi al telefono a nome di quest’ultimo e fornendone i relativi dati.
Avverso la sentenza di condanna in appello ha proposto ricorso per cassazione uno dei due imputati, deducendo l’erronea individuazione della persona offesa del reato di truffa, da identificarsi non già nella persona fisica della quale erano state utilizzate le generalità per la conclusione del contratto di fornitura dell’energia elettrica, ma nell’ente erogatore della stessa, indotto alla stipulazione della convenzione.
Sulla base di tale rilievo il ricorrente ha contestato il difetto di legittimazione del soggetto che aveva proposto la querela, il titolare dei dati identificativi forniti all’ente erogatore, con conseguente violazione dell’art. 120 c.p. e correlato vizio di competenza per territorio.
LA QUESTIONE
La questione affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza in esame riguarda l’individuazione della persona offesa nel reato di cui all’art. 640 c.p., in quanto tale legittimata alla presentazione della querela.
Il ricorrente ha ritenuto che rivesta tale qualifica colui che sia stato indotto in errore, rappresentato nel caso di specie dall’ente erogatore dell’energia elettrica, che era stato indotto a concludere il contratto di fornitura con un soggetto diverso da quello dichiarato, e non anche colui le cui generalità erano state utilizzate.
LA SOLUZIONE
Con la pronuncia oggetto di analisi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso avanzato dall’imputato affermando che la persona offesa nel reato di truffa può coincidere con il soggetto danneggiato.
I giudici di legittimità giungono a tale conclusione, coerente con il costante orientamento giurisprudenziale sul punto, attraverso un’analisi strutturale della fattispecie di cui all’art. 640 c.p.
In tal senso, la Corte sostiene che la formulazione del delitto di truffa non impone di ritenere persona offesa unicamente il soggetto che subisce il danno patrimoniale e che sia anche destinatario dell’inganno posto in essere dall’autore del reato.
Nell’ipotesi in cui la persona indotta in errore e quella che patisce il depauperamento economico non coincidano, occorre infatti valutare se il soggetto danneggiato abbia subito in modo diretto gli effetti degli artifizi e raggiri e della condotta tenuta da colui che è stato tratto in inganno tramite i primi.
Laddove sussista tale collegamento, la fattispecie criminosa della truffa si consuma anche nei confronti del danneggiato, il quale dunque rientra nel novero delle persone offese dal reato di cui all’art. 640 c.p.
In forza di tale considerazione, la Cassazione ritiene che nel caso esaminato il soggetto che ha presentato la querela rivesta non solo la qualifica di danneggiato nel reato commesso ai danni dell’ente erogatore dell’energia elettrica, ma anche quella di persona offesa dallo stesso in quanto ha subito un danno economico, coincidente con il costo della fornitura di energia illegittimamente addebitatogli, discendente in modo diretto dalla conclusione del contratto cui l’ente era stato indotto dalla condotta degli imputati.
Segnalazione a cura di Federica Torre
#cassazione #sentenza #sistemadirittopenale #magistratura #avvocato #concorsomagistratura #dirittopenale #giurisprudenza #recentissimecassazione #tribunale #legge #rivistagiuridica #temadiritto #temamagistratura
Ci trovi anche
Comments