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Diritto Penale

TRUFFA CONTRATTUALE - ARTIFICI E RAGGIRI Cass. pen., Sez. II, 20 dicembre 2019, sent. n. 51551


MASSIMA

La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, ha elaborato il seguente principio di diritto: “La messa in vendita di un bene su un sito internet, accompagnata dalla mancata consegna del bene stesso all’acquirente e posta in essere da parte di chi falsamente si presenta come alienante ma ha solo il proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e a conseguire, quindi, un profitto ingiusto, integra una condotta truffaldina”.


IL CASO

La Corte d’Appello di Ancona, in data 15 aprile 2019, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha assolto R.A. dal reato di truffa ascrittogli, perché il fatto non sussiste.

Invero, il Tribunale di Urbino aveva reputato accertato il fatto che l’imputato, con artifici e raggiri consistenti nell’apparente offerta di vendita su un sito internet di una calcolatrice grafica, avesse tratto in inganno R.M., inducendolo a versare una somma di denaro (pari a 156,23 euro) mediante una ricarica postepay; egli, in tal modo, si sarebbe procurato un ingiusto profitto pari al prezzo del bene, mai consegnato alla vittima, ponendo in essere tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa contrattuale.

Il giudice di secondo grado ha, tuttavia, ritenuto che l’insussistenza del delitto contestato emergesse ictu oculi dalla stessa lettura del capo di imputazione. Infatti, a parere della Corte territoriale, l’accusa nella descrizione degli artifici e raggiri si era limitata a individuare la messa in vendita online del bene, senza fare alcun riferimento né all’indisponibilità della calcolatrice grafica da parte di R.A., né ad altre circostanze dalle quali emergessero condotte dirette a sorprendere l’altrui buona fede.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Ancona, deducendo l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 640 c.p.


LA QUESTIONE

La Corte di Cassazione, nell’esaminare la questione sottopostale, ha ribadito un proprio consolidato orientamento in tema di truffa contrattuale.

Invero, essa ha precisato che integra l’elemento degli artifici e raggiri del reato di cui all’art. 640 c.p. il contraente che, disattendendo le modalità di esecuzione del contratto concordate con l’altro contraente, con condotte artificiose procuri un danno a quest’ultimo con correlativo ingiusto profitto per sé.

Inoltre, l’elemento che imprime all’inadempienza contrattuale il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale dell’agente; egli, infatti, influendo sulla volontà negoziale dell’altro contraente, determina quest’ultimo a stipulare il contratto mediante artifici e raggiri, falsandone così il processo volitivo.

La Cassazione ha ricordato, poi, che tali principi essa stessa li ha già applicati in casi analoghi a quello in esame. In particolare, essa ha ravvisato la condotta di truffa contrattuale in chi falsamente pone in vendita sul sito internet “ebay” un bene, ricevendone il corrispettivo senza effettuare la consegna dello stesso all’acquirente e provvedendo, successivamente alla transazione, alla cancellazione del proprio “account”.


LA SOLUZIONE

Orbene, la Suprema Corte, sulla base delle suesposte motivazioni, ha dichiarato fondato il ricorso. Invero, essa ha ritenuto errato l’assunto del giudice di secondo grado secondo cui dal capo di imputazione non sarebbero emerse circostanze che integrassero gli artifici e raggiri della truffa, quali l’indisponibilità da parte dell’imputato della calcolatrice grafica ovvero altre condotte dirette a cogliere l’altrui buona fede.

La Cassazione ha ribadito, pertanto, il principio di diritto secondo cui “la messa in vendita di un bene su un sito internet, accompagnata dalla mancata consegna del bene stesso all’acquirente e posta in essere da parte di chi falsamente si presenta come alienante ma ha solo il proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e a conseguire, quindi, un profitto ingiusto, integra una condotta truffaldina” e ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia per un nuovo giudizio.


Segnalazione a cura di Lia Sini


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