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Diritto Penale

TRUFFA - CONSUMAZIONE PROLUNGATA - Cass. Pen., Sez. II, Sentenza n. 189 del 7.01.2020

MASSIMA Ai fini della individuazione della natura del reato di truffa commesso dal "falso" operatore finanziario, e cioè dall'intermediario che senza autorizzazione percepisca denaro da privati ai fini dell'investimento in operazioni di trading mobiliare, deve distinguersi la tipologia dei contratti stipulati dalle parti; ove le stesse abbiano concluso contratti di mandato singoli ed in forza dei quali a fronte di un versamento di somme di denaro l'autore del reato effettua l'investimento, si è in presenza di truffa di natura istantanea consumata al momento della diminuzione patrimoniale e dell'ingiustificato arricchimento. Ove invece a fronte di un accordo iniziale si preveda che il cliente tratto in inganno effettui periodici versamenti di somme scaglionate nel tempo (c.d. piani di accumulo) potrà ritenersi l'ipotesi della truffa a consumazione prolungata.

IL CASO Con sentenza del 15 settembre 2016, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia, che aveva condannato gli imputati alle pene di legge, in quanto ritenuti responsabili del delitto di concorso in truffa. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati. Il primo imputato ha dedotto l’errata applicazione della legge penale perché erroneamente si era ritenuto lo stesso soggetto dedito all'intermediazione finanziaria, visto che egli non aveva mai presentato alcuna credenziale relativa ad attività di intermediazione autorizzata. Dovevano pertanto ritenersi assenti gli artifici e raggiri del contestato delitto avendo la ricorrente prospettato i rischi connessi agli investimenti finanziari ed avendo agito senza vincolo di mandato. Il secondo ha eccepito (tra gli altri) l’inosservanza e l’errata applicazione della legge penale sotto il profilo della configurabilità degli artifici e raggiri in relazione al suo contegno, posto che tutta l’operazione finanziaria era stata posta in essere dall’altro imputato. Inoltre, è stata ritenuta erronea l’individuazione del momento consumativo del reato di truffa che doveva essere fissato al momento della corresponsione delle somme, non potendo ritenersi sussistere un'ipotesi di truffa a consumazione prolungata, con conseguente prescrizione delle condotte de qua.

LA QUESTIONE Nell’esaminare la questione in punto di diritto, la Corte di Cassazione rispetto all’errata qualificazione dell'attività svolta dagli imputati nei termini dell'intermediazione finanziaria, richiamate le conformi valutazioni esposte dai giudici di merito, ritiene infondata la doglianza poiché l'essersi presentati quali soggetti esperti dei mercati finanziari e comunque autorizzati ad operare in questi settori regolamentati, costituisce artificio e raggiro integrativo del delitto di truffa. Rispetto al tema della prescrizione, la Seconda Sezione precisa che il delitto di truffa si consuma nel momento in cui l'autore della condotta fraudolenta ottiene l'ingiusto profitto della propria attività criminosa, con l’unica eccezione delle ipotesi di truffa c.d. a consumazione prolungata, quando la percezione dei singoli emolumenti sia riconducibile ad un originario ed unico comportamento fraudolento. Da qui si individua il momento della consumazione del reato - dal quale far decorrere il termine iniziale di maturazione della prescrizione – in quello in cui cessa la situazione di illegittimità. Chiarisce, inoltre, che la truffa a consumazione prolungata, configurabile quando la frode è strumentale al conseguimento di erogazioni pubbliche il cui versamento viene rateizzato, si consuma al momento della percezione dell'ultima rata di finanziamento, ma necessita che tutte le erogazioni siano riconducibili all'originario ed unico comportamento fraudolento; mentre, quando per il conseguimento delle erogazioni successive alla prima è necessario il compimento di ulteriori attività fraudolente, devono ritenersi integrati altrettanti ed autonomi fatti di reato. Da tale argomentazione la Corte fa discendere il principio di diritto già esposto in epigrafe.

LA SOLUZIONE La Suprema Corte ritiene fondato il motivo del ricorso in tema di prescrizione dei reati, individuando il momento consumativo delle truffe per cui è causa al tempo della percezione delle somme da parte degli imputati. Tale conclusione viene suffragata dalla circostanza secondo cui i versamenti vennero effettuati dalla persona offesa in occasione di tre distinti contratti, in esecuzione dei quali ella consegnava somme di denaro al fine di investirli in operazioni di trading. Pertanto, la Corte, in virtù del fondamentale principio stabilito dall'art. 587,comma 1, c.p.p. (dettato in tema di estensione degli effetti dell'impugnazione proposta da più concorrenti nel reato), annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati per intervenuta prescrizione.


Segnalazione a cura di Vittorio La Battaglia




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