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Diritto Penale

STALKING CONDOMINIALE - Cass., Sez. V, 23 GENNAIO 2020, n. 2726.

LA MASSIMA “Quand'anche le odierne persone offese avessero attuato anch'esse condotte eteroaggressive nei confronti dell'imputato, ciò non legittimerebbe sic et simpliciter l'esclusione del reato, ma imporrebbe solo un più accurato onere di motivazione in capo al Giudice di merito”IL CASO La Corte d'Appello ha confermato la condanna di primo grado inflitta a tre imputati, una madre e due figli, in relazione ai reati commessi a causa di aspri contrasti condominiali ai danni di altri condomini. Più precisamente, uno dei figli è stato condannato per i delitti di cui agli artt. 612 bis c.p., ossia per “atti persecutori”, 581 c.p., “percosse”, e 582 c.p., “lesioni personali”, aggravato ai sensi dell'art. 585 c.p. L'altro figlio e la madre infine per il reato ex art. 582 c.p che contempla il delitto di lesioni personali, aggravate ai sensi dell'art. 585 c.p.. La difesa degli imputati ricorre, pertanto, in Cassazione, con un unico atto, adducendo, in particolare, il vizio di motivazione in riferimento alla conferma del giudizio di penale responsabilità del figlio in ordine al reato di atti persecutori.


LA QUESTIONE Il ricorrente, difatti, sostiene la reciprocità degli scontri con i condomini; a sostegno di ciò vi erano numerosi certificati medici, prodotti in primo grado, circa le lesioni subite dagli imputati, e le querele sporte da questi ultimi nei confronti delle persone offese. Ebbene, secondo la difesa, tale situazione di reciprocità smentirebbe l'ipotesi del delitto di stalking, ovvero di atti persecutori, ai sensi dell’art. 612 bis c.p., in quanto, presupposto fondamentale per l’integrazione del predetto reato è da ravvisarsi nello sbilanciamento tra le parti.


LA SOLUZIONE La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi della madre e di uno dei figli, annullando invece senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell'imputato deceduto. In riferimento alla doglianza relativa al reato di atti persecutori, che ai sensi dell’art. 612 bis c.p. sanziona “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”, la Suprema Corte evidenzia l’erronea interpretazione della difesa, punto di partenza del motivo di ricorso addotto, alla luce della quale il reato di stalking non è configurabile nel caso di reciprocità delle condotte. Difatti, l’orientamento della Corte di Cassazione diverge da quello sostenuto dalla difesa, in quanto, dalla sentenza in commento, emerge la possibilità di configurare il delitto di stalking anche qualora le condotte siano reciproche, attribuendo esclusivamente un più gravoso onere di motivazione in al capo al Giudice. In particolare la Suprema Corte di Cassazione ha specificato che “quand'anche le persone offese avessero attuato anch'esse condotte eteroaggressive nei confronti dell'imputato, ciò non legittimerebbe sic et simpliciter l'esclusione del reato, ma imporrebbe solo un più accurato onere di motivazione in capo al Giudice di merito." Nel caso di specie, difetta la mancata dimostrazione, in ambito processuale, della sussistenza di analoghe condotte persecutorie, a parti invertite; difatti, il materiale probatorio su cui fonderebbe l'asserita reciprocità è costituito da denunzie querele e certificati medici, senza che, tuttavia, la parte abbia dedotto che il predetto materiale sia stata vagliato come prova di uno stalking a parti invertite. La Corte di appello ha, in concreto, preso atto dell'esistenza di contrasti reciproci di natura condominiale, ma ne ha logicamente neutralizzato la rilevanza a discarico, alla luce del confronto con i comportamenti violenti e prevaricatori iscrivibili all'imputato, tali da ingenerare la necessità, nelle odierne persone offese, di modificare le proprie abitudini di vita (per esempio, uscendo sempre in due e, per il figlio minore, facendosi accompagnare sull'uscio di casa da amici) e addirittura la scelta estrema, per un nucleo familiare, di lasciare la propria abitazione e di trasferirsi, anche solo temporaneamente, altrove.


Segnalazione a cura di Marialba Giangregorio.



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