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Diritto Penale

SOTTRAZIONE MINORE - Cass., Sez. III, 26 febbraio 2020, n. 7590

MASSIMA “In tema di delitti contro l’assistenza familiare, commette il reato di sottrazione di minori il genitore di nazionalità straniera che sottragga e trasferisca all’estero i figli, residenti in Italia, in modo da impedire all’altro genitore l'esercizio della relativa potestà, attribuita dalla legge italiana ad entrambi i coniugi, dovendo trovare applicazione l’art. 3 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva con legge 15 gennaio 1994, n. 64, secondo cui il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito quando avviene «in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro»”.

IL CASO La presente pronuncia riguarda il caso di un soggetto condannato dai giudici di merito per aver posto in essere diverse condotte in violazione dei doveri di assistenza famigliare e, per quel che qui di interesse, per aver sottratti i figli minori all’altro coniuge. In particolare, il ricorrente è stato condannato per il reato di sottrazione di minore, in continuazione con altri reati, per aver condotto i figli minori in Pakistan, presso la sua famiglia di origine, agendo all’insaputa della madre.

LA QUESTIONE La principale questione di diritto affrontata dalla Corte riguarda la configurabilità del reato di sottrazione di minore da parte del genitore e della normativa internazionale applicabile qualora i minori vengano trasferiti all’estero. Il reato di sottrazione di minore è previsto dall’art. 574 c.p. e punisce la condotta di colui che, contro la volontà del genitore, tutore, o del curatore, o di chi ne abbia la vigilanza o la custodia, sottragga a quest'ultimo il minore. Inoltre, il successivo articolo 574-bis c.p. punisce più severamente la condotta di chi sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale, o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà di quest’ultimo, impedendogli in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale. Ai sensi dell’art. 574-bis, comma 3, c.p., se il fatto è commesso da uno dei genitori in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Per quanto riguarda la configurabilità del reato di sottrazione del minore da parte del genitore, la giurisprudenza l’ha ritenuto sussistente qualora questi allontani il figlio minore dall’altro genitore per un periodo di tempo significativo, impedendo l'altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall'ambiente di abituale dimora (Sez. 5, n. 28561 del 28/03/2018, G., Rv. 273545 - 01). In relazione alla normativa applicabile in caso di trasferimento all’estero del figlio minore, si discute se debba applicarsi la legge di nazionalità del figlio o la legge di residenza del minore prima della sottrazione. Secondo una prima tesi, sostenuta dal ricorrente, occorre risolvere la questione della legittimità o meno della condotta sottrattiva del genitore, facendo riferimento alla legge di nazionalità del minore. A sostegno si richiama l’art. 36 della L. Italiana n. 218 del 1995, in materia di Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, secondo cui la responsabilità genitoriale è regolata dalla legge nazionale del figlio. In tal senso, nel caso di specie, avendo i minori la nazionalità del Pakistan, andrebbe applicata la rispettiva legge pakistana, che attribuisce al padre la piena facoltà di trasferire, nel proprio paese di origine, i figli minori. In tal modo, per la tesi difensiva, l'imputato avrebbe esercitato la sua prerogativa di trasferire i figli minori nel loro paese di origine, onde la sua condotta non avrebbe impedito l'esercizio della potestà genitoriale della madre perchè inesistente, da cui l'insussistenza del reato di sottrazione di minorenni. Secondo un diverso e prevalente indirizzo, invece, la normativa di riferimento sarebbe la disciplina dell'art. 3 della Convenzione dell' Aja del 25 ottobre 1980, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 64 del 1994, che individua la disciplina applicabile nella legge del luogo di residenza del minore immediatamente prima del suo trasferimento. La Corte di cassazione ha aderito a tale ultima ricostruzione e pertanto ha affermato che in caso di trasferimento all’estero del minore, ai sensi dell’art. 3 Con. Aja, la legge di riferimento deve essere individuata in base a quella del luogo in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro. Così, nel caso di specie, la disciplina di riferimento è la legge italiana, atteso che i minori, prima della sottrazione, avevano la residenza in Italia e a nulla rileva la circostanza della nazionalità, dovendosi fare riferimento alle disposizioni contenute nella Convenzione Aja. Infine, si ritiene che la condotta del ricorrente integri senz’altro gli estremi del reato di sottrazione di minore atteso che con il trasferimento all’estero dei figli minori, è stato impedito alla madre il diritto di esercitare la potestà genitoriale, in violazione della legge italiana che attribuisce la responsabilità genitoriale ad entrambi i coniugi. Occorre osserva come la Corte ha confermato il capo di imputazione ex art. 574 c.p. anche se, sarebbe stato più opportuno riqualificare i fatti ai sensi dell’art. 574-bis c.p. “sottrazione e trattenimento di minore all'estero” atteso che il ricorrente, oltre che sottrarre i figli minori alla madre, ha proceduto a trasferiti all’estero.

LA SOLUZIONE: In considerazione delle ragioni esposte, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e rigetta tutte le doglianze del ricorrente, confermando la sentenza di appello, anche per quanto riguarda la condanna dell’imputato per il reato di sottrazione di minore.

Segnalazione a cura di Desiré Augusto


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