LA MASSIMA
“E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole previsto dall'art. 25, secondo comma, Cost., dell'art. 83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, che dispone la sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti in cui operano la sospensione dei termini ed il rinvio delle udienze per il periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, in quanto tale disposizione non ha introdotto una "nuova" figura di sospensione o modificato in senso sfavorevole la disciplina codicistica, ma si è limitata a prevedere una fattispecie di sospensione obbligatoria del processo riconducibile alla norma generale prevista dall'art. 159, comma primo, cod. pen.”
IL CASO
Con sentenza emanata il 26/3/2019, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado del 7 luglio 2019, con cui il Tribunale aveva dichiarato l'imputato responsabile dei reati di minaccia e lesioni personali.
Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando, tra gli altri motivi, l'inosservanza dell'art. 157 c.p., data la decorrenza del termine di prescrizione del reato.
Nel rigettare tale motivo di ricorso la Corte ha avuto modo di affrontare la questione relativa alla legittimità costituzionale della disciplina della sospensione della prescrizione prevista dal decreto "Cura Italia" nel contesto emergenziale connesso alla pandemia da Covid-19, confermando la piena legittimità costituzionale della disciplina transitoria prevista dall'art. 83, D.L., n. 18 del 17.03.2020, che non si porrebbe in violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole essendo riconducibile all'ipotesi di sospensione di cui all'art. 159 c.p.
LA QUESTIONE
I Giudici di legittimità hanno dapprima affermato come tale disciplina, imposta dall'emergenza epidemiologica, vada esaminata congiuntamente alla disciplina del rinvio d'ufficio delle udienze penali e civili, previsto dal 1° comma dell'art. 83 D.L. n. 18 del 17.03.2020, dal momento che dall’ esame combinato delle due disposizioni, che prevedono il rinvio d'ufficio di tutte le udienze e la sospensione di tutti i termini, si evince come esse configurino l'ipotesi di sospensione del procedimento o del processo di cui al primo comma dell'art. 159 c.p.
La Corte di Cassazione ha affermato, invero, l’impossibilità di rinvenire nel nostro codice di rito una regola generale in grado di operare una netta distinzione tra le ipotesi di sospensione e rinvio.
Ai fini dell'individuazione di una fattispecie di sospensione del processo che sia rilevante anche come sospensione del corso della prescrizione, occorre, a parere della Suprema Corte, esclusivamente verificare che la sospensione sia il frutto di una scelta giudiziale vincolata e cioè derivante dal dettato di una disposizione legislativa e che parimenti la sospensione o il rinvio non siano imputabili ad iniziative dell'imputato o del difensore.
I Giudici di legittimità hanno quindi confermato come entrambi i presupposti siano riconoscibili nella specifica disciplina dettata dal Decreto "Cura Italia" e, in particolare, dalle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 83 D.L. n. 18 del 17.03.2020, riconducibili al caso di sospensione previsto al co. 1 dell'art. 159 c.p.
LA SOLUZIONE
Proprio la riconducibilità ad un’ipotesi normativa previgente – art. 159 c.p. co. 1 – esclude, ad avviso della Corte, che l'intervento legislativo emergenziale si ponga in contrasto con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole sancito dall'art. 25, co. 2 Cost.
Segnalazione a cura di Francesca Miccoli
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