LA MASSIMA
“La sospensione della prescrizione di cui all’art. 83 comma 3 bis, d. l. n. 18 del 2020, conv. nella l. n. 27 del 2020 opera esclusivamente con riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi la Corte di Cassazione e che siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.”
IL CASO
Con sentenza di primo grado, confermata in appello, l’imputato veniva ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all’art. 4, commi 1 e 3, l. 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo, un coltello a serramanico con lama di cm 8,7.
L’imputato proponeva, pertanto, ricorso per Cassazione. In particolare, tra gli altri, venivano contestati i seguenti profili: 1. l’erronea applicazione della legge penale eccependo il difetto di un elemento costitutivo del reato atteso che il Tribunale ha ritenuto integrato il reato poiché l’imputato non ha fornito alcuna spiegazione circa il porto del coltello; 2. l’omesso riconoscimento della causa di non puntualità prevista dall’art. 131bis c.p., dato che viene omesso di valutarne la ricorrenza pur riconoscendone l’attenuante della lieve entità del fatto.
LA QUESTIONE
Il caso in esame consente alla Corte l’approfondimento, soprattutto, di una questione di attuale e stringente rilievo giuridico.
La questione giuridica sottesa riguarda l’ambito di applicazione della disciplina della sospensione della prescrizione del reato introdotta a seguito dell’emergenza Covid-19.
LA SOLUZIONE
La Corte annulla senza rinvio la sentenza perché il reato è estinto per prescrizione.
Le Sezioni Unite sono dunque state chiamate a pronunciarsi in merito all’applicazione della disciplina della sospensione della prescrizione ai fatti commessi prima del d.l. n. 18/2020 e, pertanto, se la sospensione emergenziale della prescrizione nel giudizio di legittimità, al quale il legislatore dell’emergenza ha dedicato una specifica disciplina, differente da quella generale peraltro esaminata dalla Corte costituzionale, e precisamente ex art. 83, co. 3 bis si applica solo ai procedimenti quelli pervenuti alla cancelleria della Corte tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, ovvero anche, come nel caso di specie, quelli pervenuti prima del 9 marzo 2020 ma, tuttavia, ancora pendenti dopo quella data.
Invero, le Sezioni Unite hanno ribadito che il legislatore dell’emergenza Covid-19 ha configurato la sospensione non solo dei procedimenti ma anche dei processi comprendendovi il rinvio d’ufficio delle udienze nonchè la sospensione dei i termini di prescrizione e di custodia cautelare che hanno, inevitabilmente, provocato una stasi dell’attività giudiziaria e da ciò ne consegue l’applicazione della causa generale di sospensione della prescrizione prevista dal primo comma dell’art. 159 c.p..
Peraltro, la sospensione della prescrizione di cui all’art. 83, co. 3-bis d.l. n. 18/2020 opera solo ed esclusivamente con riferimento a tutti quei procedimenti pendenti innanzi alla Corte di Cassazione che siano giunti in cancelleria nel periodo ricompreso dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, e gli unici termini che vengono sospesi nel giudizio di cassazione sono quelli, inevitabilmente, collegati alla celebrazione dell’udienza; escludendo, quindi, i procedimenti pervenuti in cancelleria prima di quella data.
Difatti, si evidenzia come l’art. 83, co. 3-bis “è inequivocabile nel cumulare il requisito della pendenza del procedimento a quello dell’essere lo stesso pervenuto alla cancelleria della Corte” nel periodo suddetto: “il termine ‘pervenuti’ non identifica una diversa classe di procedimenti, autonoma rispetto a quella dei ‘pendenti’, ma concorre con tale ultimo aggettivo alla selezione dei procedimenti assoggettati alla speciale disciplina del comma 3-bis dell’art. 83”. L’affermazione, quindi, che i procedimenti pervenuti nel periodo in esame debbano essere anche pendenti “si spiega con l’intenzione del legislatore di limitare la sospensione del decorso della prescrizione a quelli ancora effettivamente gravanti sul ruolo del giudice di legittimità e non anche a quelli che, seppure pervenuti dopo l’inizio del menzionato intervallo temporale, siano stati già trattati al momento di entrata in vigore della legge…e la cui decisione abbia comportato il rinvio per qualunque ragione al merito”.
Ciò poiché la causa di sospensione non può farsi decorrere da una data antecedente a quella che la precede, atteso che l’effetto che ne consegue alla sospensione della prescrizione non si produce, per i procedimenti pervenuti in cancelleria dal 9 marzo 2020, prima del 30 aprile 2020, data di entrata in vigore della l. n. 27/2020, con la quale è stato convertito in legge il d.l. n. 18/2020.
Ne consegue che la sospensione della prescrizione del reato, ai sensi dei commi 4 e 9 dell’art. 83 d.l. n. 18/2020 – relativi, rispettivamente, al rinvio delle udienze ex lege e su disposizione del capo dell’ufficio giudiziario – opera solo in relazione ai procedimenti nei quali vi sia stata un’effettiva sospensione di un qualche termine, e quindi un’incidenza della disciplina emergenziale nella celebrazione del rito per cui l’ambito di applicazione della sospensione emergenziale della prescrizione è davvero circostanziato.
Segnalazione a cura di Roberta Giordano
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