MASSIMA
“è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della sospensione del corso della prescrizione, disposta dall’art. 83, comma 4, del d.l. 18 marzo 2020, in quanto la causa di sospensione è di applicazione generale, proporzionata e di durata temporanea, e la deroga al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, previsto dall’art. 25, comma 2, Cost. risulta giustificata dall’esigenza di tutelare il bene primario della salute, conseguente ad un fenomeno pandemico eccezionale e temporaneo, dovendosi realizzare un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali, nessuno dei quali è assoluto e inderogabile”
IL CASO
Condannato in appello per il reato di violenza sessuale, approfittando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della persona offesa, l’imputato ricorreva per Cassazione onde far accertare l’intervenuta prescrizione per i fatti verificatisi fino a novembre 2006.
LA QUESTIONE
Con la citata pronuncia, la terza Sezione della Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla causa di sospensione del corso della prescrizione, introdotta dall’art. 83, co. 4 d.l. 18 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), della cui legittimità costituzionale si è dubitato e su cui altri Tribunali hanno sollevato questione di legittimità costituzionale.
Accertato il requisito della rilevanza, vale a dire che la disposizione della cui costituzionalità si dubita deve essere applicata nel giudizio a quo e che quindi quel medesimo giudizio non può essere definito se prima non viene risolto il dubbio di legittimità costituzionale che ha investito la relativa disposizione, il giudice a quo sposta l’indagine sul profilo della non manifesta infondatezza della questione di legittimità. E’ suo preciso dovere, innanzitutto, verificare se, prima di sollevare questione di legittimità, sia possibile una interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione sull’emergenza sanitaria.
LA SOLUZIONE
Il dubbio di costituzionalità concerne il profilo della violazione del principio di irretroattività della legge sfavorevole di cui all’art. 25, co. 2 Cost, che, quanto al caso in esame, attiene alla prevedibilità per l’imputato dei termini di prescrizione dei reati commessi e del relativo computo degli stessi. Il dovere di interrogarsi sulla legittimità costituzionale della nuova causa di sospensione deriva dalla riconosciuta natura sostanziale dell’istituto della prescrizione (in base alle pregresse pronunce della Corte Costituzionale sulle c.d. regola Taricco).
Come noto, a seguito dell’evoluzione della pandemia da COVID-19 si sono succeduti i decreti d’urgenza del Governo, i DPCM, e diversi provvedimenti delle Regioni, con cui si è limitata progressivamente la libertà di circolazione e di iniziativa economica; si è prevista l’applicazione di norme incriminatrici e di sanzioni amministrative di progressiva intensità per chi violi le disposizioni. Sul versante giudiziario, poi, i processi civili e penali sono stati rinviati d’ufficio, salvo alcune tipologie di processi, e, quanto ai processi penali, sono sospesi i termini processuali, nonché quelli di prescrizione e custodia.
L’art. 83, co. 4 d.l. 18/2020 che dispone la sospensione del corso della prescrizione in ragione della sospensione dei termini per il compimento delle attività processuali è dunque conseguente alla sostanziale paralisi di fatto dell’attività giudiziaria per evidenti ragioni di tutela della salute pubblica, inclusa quella dell’imputato e del suo difensore, valore che costituisce, secondo la Cassazione, un prius. Le misure emergenziali limitative dell’ordinario svolgimento della democrazia costituzionale sono del resto dalla Costituzione ammesse in quanto sorrette da proporzionalità e soprattutto da temporaneità. E la norma di cui si tratta risulta avere carattere sia generale che temporaneo, in quanto applicabile a tutte le tipologie di processi in corso e di reati e in quanto predetermina, nel circoscritto lasso temporale, gli effetti sospensivi della prescrizione. Risulta, inoltre, proporzionato rispetto allo scopo prefissato, quello della tutela della vita e della salute pubblica.
Pertanto, acclarati come sussistenti gli appena citati criteri, la Suprema Corte ritiene che i diritti costituzionali e fondamentali della vita e della salute, siano, nel bilanciamento col il principio di irretroattività sfavorevole della legge penale, prevalenti rispetto a quest’ultimo, posto che, senza i primi due non sussisterebbe nemmeno il secondo. Ciò comporta il ragionevole e apprezzabile sacrificio della sospensione della prescrizione con applicazione retroattiva.
La sentenza impugnata è stata così annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello competente per la rideterminazione della pena, posta l’applicazione della sospensione del termine di prescrizione.
Segnalazione a cura di Emanuela Condello
Si segnala che il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione degli effetti della normativa predetta, nella parte in cui prevede la sospensione del termine di prescrizione, in relazione ai fatti commessi in epoca antecedente, su cui la Corte si pronuncerà il 24 settembre 2020. Vi terremo aggiornati.
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