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Diritto Penale

SOSPENSIONE CONDIZIONALE PENA - REVOCA - Cass. Pen., Sez. I, Sentenza n. 18843 del 22.06.2020

MASSIMA

La causa di revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena è correlata unicamente alla commissione di un delitto nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio, e non anche all'ulteriore condizione risolutiva del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il nuovo delitto entro tale termine. La necessità del passaggio in giudicato della successiva sentenza nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio è prevista solo per il diverso caso disciplinato dall'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.


IL CASO

Con ordinanza del 10 settembre 2019, il Tribunale di Imperia, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta del pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, precedentemente concesso a H. M., con riguardo alla pena inflitta con sentenza 3 dicembre 2009, definitiva il 19 gennaio 2010, in ordine ai delitti commessi dal 28 aprile al 28 maggio 2009.

Più nel dettaglio, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che erano trascorsi più di cinque anni tra il passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio della sospensione condizionale e il passaggio in giudicato della successiva sentenza di condanna (rispettivamente il 19 gennaio 2010 e 1'8 febbraio 2017);

Avverso detta ordinanza il Procuratore generale ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando l’inosservanza e l’erronea applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen..


LA QUESTIONE

Nell’esaminare la questione in punto di diritto e dopo aver ripercorso la disciplina dell’istituto de quo, la Corte di Cassazione ritiene fondata la doglianza poiché, dal tenore letterale dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., risulta chiaro che la causa di revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena è correlata unicamente alla commissione di un delitto nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio, e non anche all'ulteriore condizione risolutiva del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il nuovo delitto entro tale termine. La necessità del passaggio in giudicato della successiva sentenza nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio è prevista solo per il diverso caso disciplinato dall'art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen.

LA SOLUZIONE

La Suprema Corte ritiene fondato il motivo di ricorso in virtù del disposto di cui all’art. 168, co. 1, c.p. Invero, i giudici di legittimità ritengono che la causa di revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena è correlata unicamente alla commissione di un delitto nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio.

Pertanto, la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.


Segnalazione a cura di Anna Santomasi.


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