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Diritto Penale

RICETTAZIONE - PRODOTTI FALSIFICATI - Corte di Cassazione, Sez. II penale, 15 giugno 2020, n. 18190


LA MASSIMA

“Un oggetto grossolanamente falsificato non può ritenersi contraffatto, sicché la sua ricezione non integra il delitto di ricettazione”.


IL CASO

La Corte di appello di Messina confermava la responsabilità del ricorrente per il delitto di ricettazione di capi di abbigliamento ritenuti di illecita provenienza, mentre il Tribunale assolveva il reo dal reato ex art. 474 c.p. considerando la grossolanità della contraffazione.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato adducendo tre diversi motivi di doglianza. Il primo fra questi atteneva ad una presunta violazione di legge ed un vizio di motivazione: deduceva, infatti, la difesa che l’assoluzione del delitto presupposto fosse incompatibile con la condanna per ricettazione.

Invero, col secondo motivo di ricorso il difensore lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell’elemento soggettivo. In tal senso, ritenuta l’insussistenza del dolo nella messa in vendita di beni falsificati grossolanamente, non poteva, a dire della difesa, ritenersi sussistente neppure l’elemento soggettivo della ricettazione.

Per ultimo, un riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62 n.4 c.p., la quale avrebbe dovuto essere concessa dall’organo giudicante tenuto conto delle complessive risultanze istruttorie.


LA QUESTIONE

La Corte è, dunque, chiamata a pronunciarsi circa la sussistenza del reato di ricettazione anche nel caso di beni palesemente falsi.

Più nel dettaglio, il ricorso rivolto ai giudici di legittimità inerisce sulla fondatezza della duplicità di contestazione (ivi considerati gli artt. 474 e 648 c.p.) e sull’esistenza del dolo nella messa in vendita di beni falsificati in modo grossolano quale presupposto del delitto di ricettazione.

Già in passato i giudici di legittimità si erano occupati di un simile contrasto addivenendo, tuttavia, a soluzioni opposte a quella prospettata nel caso di specie.


LA SOLUZIONE

La Corte dichiara il ricordo fondato. Secondo i giudici, infatti, l’assoluzione in merito al delitto di cui all’art. 474 c.p. sulla base della rilevanza della grossolanità del falso esclude che i beni oggetto della ricettazione contestata possano essere qualificati come di illecita provenienza.

Ne discende che un oggetto falsificato in modo grossolano, non potendosi definire contraffatto, bandisca la possibilità che la sua ricezione integri il delitto di ricettazione.


Segnalazione a cura di Alessandra Sarmentino


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