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Diritto Penale

RESPONSABILITÀ MEDICA - COOPERAZIONE OMICIDIO COLPOSO - Cass. pen., Sez. IV, 15 febbraio 2021, n. 58

LA MASSIMA

"In ordine all'accertamento del nesso causale, nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicchè esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Proprio in relazione ai reati colposi omissivi, si è altresì specificato che il giudizio di alta probabilità logica deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. Deve, tuttavia, ribadirsi che l'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento va condotto su base totalmente oggettiva, con un giudizio "ex post", mediante il procedimento cd. di eliminazione mentale e va tenuto ben distinto rispetto alla diversa e successiva indagine sull'elemento soggettivo del reato che deve essere valutato, invece, con giudizio "ex ante", alla stregua delle conoscenze del soggetto agente."


IL CASO

La Corte d'Appello confermava la condanna per i reati ex artt. 113 e 589 c.p. di due medici che, in qualità di primo e secondo chirurgo dell'equipe operante nel corso di un intervento di rimozione di edenocarcinoma del grosso intestino di una paziente, ne provocavano la morte non accorgendosi di aver dimenticato una pinza chirurgica nell'addome della donna ed omettendo di procedere prontamente ad un intervento urgente di asportazione del predetto strumento allorquando la paziente tornava in ospedale lamentando forti dolori addominali, vomito e anuria.


LA QUESTIONE

La Corte di Cassazione è stata chiamata ad accertare la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte poste in essere dai due imputati e la morte della paziente. In particolare, la difesa lamentava la violazione degli artt. 40 e 41 c.p. in merito alla causa del decesso e la violazione dell'art. 590 sexies c.p., atteso che i giudici di merito avevano configurato un'ipotesi di responsabilità in capo ai due medici che, al termine dell'intervento, avrebbero dovuto partecipare all'operazione di conteggio degli strumenti chirurgici, sebbene le linee guida prescrivessero che il chirurgo dovesse limitarsi a chiedere verbalmente conferma del relativo numero totale.


LA SOLUZIONE

Nel caso di specie i ricorrenti contestavano la motivazione della sentenza nella parte in cui la Corte d'Appello riteneva sussistente il nesso eziologico tra le condotte oggetto di imputazione e la morte della paziente. La Suprema Corte ha condiviso l'orientamento delle sentenze di merito per cui il secondo ricovero della paziente e l'evento nefasto verificatosi sono stati determinati dalla condotta omissiva degli imputati, posto che il susseguirsi degli accadimenti è stato determinato dalla derelizione di uno strumento chirurgico nell'addome della donna da parte dei due medici. In particolare, la Corte di Cassazione, sulla scorta di precedenti orientamenti giurisprudenziali, ha ritenuto che la seconda condotta posta in essere dai medici, ossia l'omesso intervento di rimozione della pinza chirurgica al momento del secondo ricovero della donna, non possa considerarsi da sola sufficiente a cagionare l'evento morte. A tal riguardo occorre precisare che per causa da sola sufficiente a determinare l'evento debba intendersi o una condotta causale completamente sconnessa da quella che l'ha preceduta oppure una condotta che, seppure non del tutto indipendente da quella precedente, abbia prodotto un evento verificatosi in circostanze imprevedibili conseguentemente alla causa antecedente. Ciò posto, la contestazione del reato oggetto di imputazione non sarebbe in alcun modo scalfita anche laddove, in ordine alla seconda condotta posta in essere, fossero esclusi il nesso di causalità e la colpa degli imputati, atteso che il reato ascritto risulta già pienamente integrato dalla prima condotta omissiva. Inoltre, nell'ambito dei reati colposi omissivi impropri la valutazione della sussistenza del nesso di causalità non richiede solo un giudizio di probabilità statistica, ma un giudizio di elevata probabilità logica attraverso il procedimento di eliminazione mentale. In merito alla violazione dell'art. 590 sexies c.p. lamentata dalla difesa, la Corte di Cassazione ha concordato con i giudici di merito ritenendo che il conteggio degli strumenti chirurgici non sia avvenuto conformemente a quanto disposto dalla raccomandazione ministeriale 2/2008 secondo cui l'operazione in questione deve avvenire a voce alta ad opera di due operatori contemporaneamente al fine di garantire la partecipazione di tutti i membri dell'equipe, mentre nel caso in esame uno dei due medici si era limitato a chiedere l'esito positivo della predetta procedura. Alla luce di tali argomentazioni la Suprema Corte ha ritenuto infondate le doglianze della difesa riconoscendo la sussistenza del nesso di causalità tra l'omessa rimozione della pinza dall'addome della paziente ed il decesso di quest'ultima.


Segnalazione a cura di Teresa Scalera



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