MASSIMA "La responsabilità amministrativo-penale da organizzazione prevista dal d.lgs. n. 231/2001 investe direttamente l'ente, trovando nella commissione di un reato da parte della persona fisica il solo presupposto, ma non già l'intera sua concretizzazione. La colpa di organizzazione, quindi, fonda una colpevolezza autonoma dell'ente, distinta anche se connessa rispetto a quella della persona fisica. Tale autonomia esclude che l'eventuale applicazione all'agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all'ente la sanzione amministrativa, dovendo egualmente il giudice procedere all'autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso"
IL CASO La pronuncia in esame prende le mosse da un ricorso della Procura avverso la sentenza del Tribunale di Trento che ha mandato assolto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p., una s.n.c. cui è stato contestato di aver smaltito rifiuti speciali non pericolosi in violazione delle disposizioni del D.lgs. 152/2006 in materia. Secondo le motivazioni del Tribunale, l'offesa provocata dal suddetto illecito deve considerarsi di particolare tenuità tenuto conto del modesto vantaggio conseguito dalla società, della condotta posta in essere dopo la commissione del fatto e della non abitualità del comportamento. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trento ha ritenuto di non poter condividere le suesposte motivazioni lamentando l’erronea applicazione dell’art. 131-bis c.p. il quale, secondo quanto esposto in ricorso, può essere applicato soltanto con riferimento ai reati e non anche agli illeciti amministrativi realizzati da persone giuridiche. A ciò si aggiunga che, sempre in base alla ricostruzione della parte ricorrente, l’eventuale assoluzione degli imputati non incide sull’affermazione di responsabilità del fatto essendo sufficiente la mera realizzazione del fatto, in presenza di tutti gli altri presupposti indicati nel D.lgs 231/2011. Ne consegue che l’ente nel cui interesse è stato commesso il fatto di reato e che da esso abbia conseguito un vantaggio o profitto è sempre sanzionabile, a prescindere dalla punibilità degli autori materiali del fatto.
LA QUESTIONE La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, chiarisce le ragioni per cui deve escludersi l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di responsabilità amministrativa dell’ente. Nell’accogliere la censura proposta dalla Procura, la Suprema Corte ribadisce la non applicabilità della causa di esclusione di punibilità ex art. 131-bis c.p. agli enti per tutti quei fatti commessi nel loro interesse da parte di tutti quei soggetti che ricoprono una posizione apicale, secondo le disposizioni del D.lgs 231/2001. Segnatamente, la Corte aderisce all’orientamento giurisprudenziale in ossequio al quale la responsabilità amministrativa dell’ente costituisce una tertium genus, a cavallo tra la responsabilità amministrativa e quella penale e ispirata ai principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza. La propensione ai suddetti principi è evidente nell’art. 8 D.lgs. 231/2001, rubricato “autonomia della responsabilità dell'ente”, in base al quale la responsabilità dell'ente deve essere affermata anche nel caso in cui l'autore del suddetto reato non sia stato identificato, non sia imputabile, ovvero il reato sia estinto per causa diversa dall'amnistia. Ne consegue che la realizzazione del fatto di reato da parte della persona fisica costituisce il mero presupposto per l’affermazione della responsabilità dell’ente. Tale responsabilità amministrativo-penale, presupponendo una colpa specifica da mancata organizzazione, è imputabile direttamente all’ente. Alla luce di tali considerazioni, si desume che la responsabilità dell’ente è una responsabilità autonoma ancorché connessa a quella della persona fisica che ha posto in essere il reato. Affermata la natura autonoma della responsabilità dell’ente, la Corte esclude che l’eventuale applicazione di una causa di esclusione della punibilità al fatto commesso dalla persona fisica possa incidere sulla comminazione della sanzione amministrativa dell’ente per difetto di organizzazione, dovendo il giudice procedere all’autonomo accertamento delle due diverse responsabilità. A ciò si aggiunga che, in disparte l’autonomia della responsabilità dell’ente, la causa di esclusione di punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. si riferisce alla realizzazione di un reato non abituale, le cui conseguenze sono particolarmente modeste.
LA SOLUZIONE Tale causa di esclusione di punibilità, secondo la Corte, non è applicabile in caso di responsabilità dell’ente in quanto con essa si sanziona, a livello amministrativo, la persona giuridica per un difetto di organizzazione, emerso in occasione di un fatto di reato commesso dalla persona fisica. Sulla scorta di tali argomentazioni e motivazioni, la Suprema Corte ritiene la causa di non imputabilità ex art. 131-bis c.p. non estensibile alla responsabilità amministrativa dell’ente disponendo, di conseguenza, l’annullamento con rinvio della sentenza del Tribunale di Trento.
Segnalazione a cura di Vincenzo Minunno
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