MASSIMA “il principio dell’applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale, applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità, che inerisce alla fattispecie, dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto”
IL CASO La vicenda trae origine dal ricorso dell’imputata avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano secondo la quale la stessa si era resa responsabile del reato di appropriazione indebita p. e p. dall’art. 646 c.p. In particolare, la ricorrente aveva dedotto che si sarebbe dovuta escludere l’aggravante di cui all’art. 61 n.11 c.p. (abuso di relazione d’ufficio) con conseguente procedibilità a querela del reato ascrittole che, nel caso di specie, si riteneva essere irrituale in quanto la legale rappresentante della società (persona offesa) non aveva indicato la fonte dei propri poteri di rappresentanza.
LA QUESTIONE Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione è intervenuta chiarendo, non solo la portata dell’art. 646 c.p. a seguito dell’intervenuta abrogazione del comma terzo (relativo alla procedibilità d’ufficio al ricorrere delle aggravanti previste dall’art. 61 n.11 c.p.) ad opera dell’art. 10 D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma anche il problema della applicabilità dell’art. 2 c.p., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela. Relativamente all’art. 646 c.p., a seguito dell’abrogazione del comma terzo che prevedeva espressamente delle deroghe al regime generale della procedibilità a querela stabilita dal primo comma, sia nei casi previsti dal secondo comma dello stesso articolo 646 c.p. (cose possedute in deposito), sia ove ricorresse l’aggravante comune dell’art. 61 n.11 c.p., il delitto di appropriazione indebita è divenuto sempre procedibile a querela della persona offesa. La Corte ha poi precisato che lo stesso decreto legislativo prevede al successivo articolo 11 delle ipotesi residuali di procedibilità d’ufficio -anche per i delitti di truffa ed appropriazione indebita che la stessa riforma ha previsto ora a procedibilità a querela- qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale. Nel caso in esame, quindi, a seguito della modificazione introdotta con il decreto legislativo su citato, pur se fosse stato applicato l’art. 61 n.11 c.p., non essendo state contestate aggravanti ad effetto speciale il reato sarebbe stato procedibile a querela della persona offesa, ritenuta tra l’altro rituale alla luce dell’argomentazione secondo la quale nel caso in cui la querela viene sporta dal legale rappresentante di una persona giuridica, l’onere dell’indicazione specifica della fonte dei poteri è adempiuto con la mera indicazione dell’esistenza del rapporto di legale rappresentanza, incombendo poi su chi nega tale rapporto provare la propria eccezione. Quanto agli effetti prodotti da tale modifica normativa -favorevole per l’imputato- nei procedimenti ancora pendenti, la Corte ha poi statuito il principio secondo cui il problema dell’applicabilità dell’art. 2 c.p., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità.
LA SOLUZIONE La Suprema Corte, dunque, dopo aver ritenuto inammissibile il ricorso e in particolare la doglianza relativa alla inosservanza o erronea applicazione della legge penale in merito alla presunta applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 11 c.p. ha chiarito la portata dell’istituto della procedibilità a querela in caso di mutamento nel tempo -favorevole per l’imputato- del regime, sottolineando che alla luce dell’art. 2 c.p. l’istituto in questione presenta una natura mista, sostanziale e processuale, tale per cui il principio dell’applicazione della norma più favorevole al reo opera sia per l’individuazione della norma di diritto sostanziale che in ordine al regime della procedibilità inerente alla fattispecie.
Segnalazione a cura di Ludovica Catena
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