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Diritto Penale

REATI OMISSIVI COLPOSI - Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza del 27 gennaio 2020, n 3200

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte torna ad esprimersi in materia di reati omissivi colposi, ribadendo l'imprescindibilità di un'attenta analisi - da parte del giudice del merito - volta ad individuare la regola cautelare che si presume violata dall'imputato. Qualora costui ricopra una posizione di garanzia, inoltre, risulterà indispensabile un accertamento in ordine all'effettiva titolarità del medesimo del potere di impedire l'evento lesivo del bene giuridico tutelato.


IL CASO Il Tribunale di Firenze aveva riconosciuto F.L., direttore di stabilimento presso la I. S.p.A., colpevole del delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni, occorse al dipendente C.L., il quale, addetto alla macchina accoppiatrice Rotomec SL, aveva riportato la frattura bi-ossea dell'avambraccio, in quanto il suo braccio era rimasto impigliato tra la bobina ed il rullo tenditore in movimento. All'imputato veniva contestato di aver tollerato l'utilizzo abituale del macchinario de quo con inversione del senso di rotazione della bobina di avvolgimento, omettendo, pertanto, di adeguare le misure tecniche ed organizzative affinché tale utilizzo fosse inibito e, comunque, omettendo di vigilare in ordine al rispetto delle procedure aziendali in materia di sicurezza. La Corte d'Appello di Firenze, confermando la sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città, riteneva che l'utilizzo della macchina nelle descritte modalità, se pure astrattamente compatibile con le funzioni del modello Rotomec SL, doveva ritenersi inusuale, improprio, e comunque latrice di un maggiore rischio di trascinamento e di schiacciamento degli arti dell'operatore addetto. Per tali motivi, riconosceva i profili di colpa ascritti al F., escludendo, per converso, che la condotta del lavoratore presentasse caratteri di abnormità ed eccentricità tali da determinare l'interruzione del nesso causale tra le condotte ascritte al prevenuto e l'evento dannoso. Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato, articolando tre motivi di gravame. Con il primo motivo deduceva il difetto di motivazione del Collegio distrettuale in ordine all'individuazione della regola cautelare violata, anche in punto di ricostruzione dell'elemento soggettivo. Segnatamente, la difesa si doleva dell'apodittica inferenza cui era pervenuta la Corte di Appello nel ritenere improprio e straordinario l'utilizzo del macchinario Rotomec SL, atteso che la macchina, per caratteristiche di fabbrica, era adibita ad operare in entrambe i sensi di rotazione. Pertanto riteneva scorretto ragionare in termini di aumento del rischio laddove, qualunque fosse stato il senso di rotazione dei rulli, ricorreva comunque il pericolo che un arto rimanesse trascinato o incastrato nel macchinario, come chiaramente segnalato dall'azienda produttrice gli appositi segnali di avvertenza. Con una seconda articolazione, quindi, lamentava la violazione di legge penale in ordine alla sussistenza del rapporto di causalità, deducendo che l'evento dannoso si era prodotto in ragione di un involontario ma certo contatto della persona offesa con il macchinario. Invero, l'infortunio del F. doveva ricondursi ad una condotta improvvida ed eccentrica del lavoratore, violativa, per giunta, dell'espresso divieto (sancito all'interno del DVR), di venire a contatto con il macchinario in questione, e non anche alla mancata predisposizione di adeguate misure di sicurezza. Con il terzo motivo di gravame, infine, respingeva la contestata la contestata mancata valutazione del rischio specifico derivante dell'uso improvvido del macchinario Rotomec SL, evidenziando come, ai sensi di legge, tale onere gravasse sul datore di lavoro, e non già su un delegato dello stesso.


LA QUESTIONE La Suprema Corte, ritenendo fondato, circostanziato ed assorbente il primo motivo di gravame a fini dell'annullamento dell'impugnata pronuncia, ha accolto le doglianze del F. In motivazione, preliminarmente, il Collegio ha richiamato l'incontrastato principio in guisa del quale, laddove si assuma l'inosservanza di una regola cautelare, rigida o elastica che sia, il primo compito dell'interprete è quello di individuare il contenuto della regola cautelare violata, e verificare se il soggetto investito della posizione di garanzia l'abbia in tutto o in parte disattesa, per poi passare a verificare se, a fronte della provata inosservanza della stessa, possa essere mosso al garante un rimprovero soggettivo in termini di esigibilità della condotta omessa. Ciò premesso, i Giudici di Cassazione hanno ritenuto errato il ragionamento della Corte di Appello, per aver individuato la regola cautelare nel rispetto della lavorazione secondo una metodica di avvolgimento del nastro in un unico senso di rotazione. Invero, dall'istruttoria dibattimentale è emerso non solo che la macchina poteva essere utilizzata in entrambe i sensi di rotazione, ma anche che la stessa veniva abitualmente impiegata per il ridetto tipo di processo, di tal che tale prassi non poteva considerarsi affatto errata o distorta. Del pari, il Collegio ha valutato illogico l'assunto della Corte distrettuale, a mente del quale poteva riconoscersi un aumento rischio di trascinamento del lavoratore allorquando veniva impostato un senso di rotazione inverso del macchinario. Invero, il movimento rotatorio dei rulli, avrebbe comportato un rischio identico per il lavoratore, indipendentemente dal senso (divergente o convergente) di attivazione della bobina, come tra l'altro riportato dai segnali di pericolo stampigliati sulla stessa macchina. Non sussistendo, pertanto, una corretta individuazione della regola cautelare e della indicazione della condotta omessa dal titolare della posizione di garanzia, tenuto altresì conto che non competeva allo stesso la redazione del DVR, trattandosi di soggetto addetto al controllo della sola fase esecutiva della lavorazione, la Corte ha annullato la gravata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo esame.


PRINCIPIO DI DIRITTO Tanto premesso, in conclusione, la Corte cristallizza il principio di diritto secondo cui "ai fini dell'accertamento della responsabilità per fatto colposo, è sempre necessario individuare la regola cautelare, preesistente alla condotta, che ne indica le corrette modalità di svolgimento, non potendo il giudice limitarsi a fare ricorso ai concetti di prudenza, perizia e diligenza senza indicare in concreto quale sia il comportamento doveroso che tali regole cautelari imponevano di adottare." Inoltre, quanto alla posizione di garanzia, ribadisce la Cassazione che la stessa "deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere - dovere di protezione dello specifico bene giuridico che necessità di protezione e di gestione della specifica fonte di pericolo di lesione di tale bene, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro".


Segnalazione a cura di Nicola Pastoressa





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