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Diritto Penale

REATI AMBIENTALI - CONFISCA - Corte Cass sez. III Penale, sentenza del 27 maggio 2020, n.15965


La massima


La mancata possibilità di estendere alle contravvenzioni del d.lgs. n. 152/2006 , l'esclusione della confisca, prevista dal quarto comma dell' art. 452 - undecies c.p. , non lede il principio di uguaglianza formale e sostanziale, riconosciuto dall' art. 3 Cost. La confisca che coinvolge le fattispecie previste dal codice penale, cui si può applicare anche l'esclusione di cui sopra, ha funzione diversa dalla misura prevista per le contravvenzioni del Testo Unico sull'ambiente

Il caso

Il Collegio competente rigettava l'appello cautelare proposto dall'imputato avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Frosinone, con il quale era stata rigettata l'istanza di restituzione di un autotreno di proprietà della società di cui l'imputato era direttore tecnico.

Il bene in argomento era stato confiscato in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 256 d.lgs. n. 152/2006, per avere trasportato rifiuti speciali in assenza delle necessarie autorizzazioni.

Avverso l'ordinanza in epigrafe, tramite il proprio procuratore, l'imputato ricorreva per cassazione, lamentando, con un unico motivo di gravame, la violazione dell'art. 452 - undecies c.p., per non aver il Tribunale ritenuto estensibile l'istituto premiale di cui al comma 4 della citata norma (esclusione della confisca), anche alle fattispecie previste dal Testo Unico in materia ambientale, violando, di tal guisa, il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Il ricorrente sosteneva l'illogicità delle argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della propria decisione, poiché basate sulla diversità delle condotte disciplinate, rispettivamente, nel codice penale e nel codice e nel c.d. codice dell'ambiente, nonché sulla diversità degli interessi dai medesimi tutelati e la differente finalità cui risponde l'istituto della confisca nei due relativi ambiti.

In dettaglio, quanto al primo profilo, deduceva che l'unico tratto distintivo tra le condotte de quibus atteneva alla qualificazione giuridica delle fattispecie astratte nelle quali esse erano descritte. Tuttavia, la circostanza in virtù della quale il legislatore non avesse previsto la confisca per tutte le fattispecie incriminatrici disciplinate nel codice penale, ma ne avesse circoscritto l'applicazione alle condotte in grado di cagionare un irreparabile pregiudizio all'integrità ambientale (indipendentemente dal compimento di qualsivoglia attività di bonifica) avrebbe dimostrato che il criterio impiegato per stabilire l'applicabilità della confisca fosse quello della gravità del reato commesso.

Quanto alla richiamata diversità di interessi tutelati dalle norme incriminatrici e contravvenzionali, invece, l'imputato ne eccepiva la sussistenza, potendosi agevolmente individuare l'ambiente quale unico bene giuridico tutelato in tutte le fattispecie, quale che fosse la loro natura.

Da ultimo, contestava la finalità squisitamente sanzionatoria attribuita dal Tribunale alla confisca ex art. 256 D. Lgs. n. 152/2006, di tal che la stessa dovesse distinguersi da quella derivante dall'art. 452 - undecies c.p., avente, per converso, funzione ripristinatoria.

La questione


La Corte di Cassazione, dunque, respingendo le doglianze del procuratore ricorrente, in via preliminare ripercorre le novelle legislative intervenute in materia di reati ambientali.

In primis, il Collegio rileva che, con la Legge n. 68 del 2015, il legislatore ha introdotto il Titolo VI del codice penale con il precipuo fine di rafforzare le tutele già ivi contenute. In tale ottica, la disposizione di cui all'art. 452 - undecies c.p. prevede che alla condanna per fattispecie di rilevante gravità segua la confisca delle cose che costituiscono prodotto o profitto del reato, ovvero delle cose che abbiano contribuito alla realizzazione dello stesso. Di tal guisa, la confisca ha lo scopo di mettere detti beni a disposizione della P.A., onde addivenire ad una bonifica dei luoghi. Il quarto comma della norma in esame, tuttavia, prevede altresì l'esclusione della confisca stessa laddove l'autore del reato abbia provveduto a mettere in sicurezza i medesimi luoghi.

Esaurito l'esame della normativa codicistica, la Suprema Corte procede alla rassegna delle ipotesi di confisca regolate dal T.U. sull'ambiente. A riguardo, rileva che l'art. 260 della normativa de qua prevede l'applicazione della misura in parola nel caso di condanna ex art. 256 (fattispecie della quale è stato ritenuto responsabile l'imputato).


La soluzione

Orbene, ponendo l'attenzione sui prefati tratti distintivi delle menzionate ipotesi di confisca, il Collegio ne evidenzia la conseguente diversa natura.

Segnatamente, l'art. 452 - undecies, comma 4, c.p. delinea una confisca con finalità risarcitoria - ripristinatoria, mentre l'art. 260 d. lgs. 152/2006 vi attribuisce natura prettamente sanzionatoria.

A suffragio di tale assunto, la Corte richiama, in prima istanza, il tenore letterale dell'ultimo comma dell'art. 452 - undecies c.p., nella parte in cui è specificato che i beni confiscati debbano ritenersi a disposizione della P.A. per operazioni di bonifica. Tale previsione, invero, è assente nella norma introdotta dal T.U.

In secondo luogo, il legislatore ha ritenuto di ipotizzare una disapplicazione della confisca ove vi sia stata - quale conseguenza di un grave pregiudizio - un'importante opera di messa in sicurezza e di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Da ultimo, i Giudici di Cassazione sottolineano che, a calmierare l'impossibilità di escludere la confisca per le fattispecie contravvenzionali di cui al citato T.U. vi siano i dicta degli artt. 318 - bis e ss. del medesimo d. lgs. 152/2006.

Tali norme, infatti, parimenti introdotte dal legislatore del 2015, prevedono l'estinzione del reato in caso di osservanza delle prescrizioni imposte per il ripristino dell'integrità ambientale, in uno con il pagamento di una somma di denaro.

Muovendo dunque dalle su esaminate motivazioni, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Segnalazione a cura di Nicola Pastoressa




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