top of page
Diritto Penale

PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ - SIMULAZIONE REATO - Cass. pen. Sez. I, 04/02/2021 n. 4455

LA MASSIMA

Il delitto di simulazione di reato non è configurabile se la condotta non è idonea a determinare il pericolo che venga iniziato un procedimento penale e, quindi, se il contenuto della denuncia appaia palesemente inverosimile ovvero la complessiva situazione di fatto consenta di escludere la necessità di svolgere delle indagini sul reato denunciato e suggerisca invece di avviarle proprio sulla falsità della denuncia.


IL CASO

Venuto a conoscenza di come il figlio fosse implicato in una rapina in casa di due anziani, poi evolutasi in tentato omicidio a seguito dell’aggressione alla badante delle vittime, l’imputato si recava dai carabinieri per denunciare il furto della propria autovettura. Il reo sapeva, infatti, che tale mezzo era stato utilizzato per recarsi nel luogo in cui si consumava il reato e sperava, mediante la querela, di convincere l’autorità procedente a indagare su un soggetto diverso dal figlio, ovvero colui che aveva asseritamente rubato l’auto. I pubblici ufficiali, tuttavia, si rendevano immediatamente conto della falsità delle dichiarazioni dell’imputato, dato che le indagini sul figlio dello stesso erano già in fase avanzata e considerato che l’agente si contraddiceva più volte nel racconto. Come prescritto dalla legge, la raccolta di informazioni dall’imputato veniva interrotta, dato il sospetto favoreggiamento da lui posto in essere; tale sospetto diventava certezza con l’arresto del figlio dell’imputato per la rapina di cui in premessa, ma il favoreggiamento personale non veniva perseguito ai sensi dell’art. 384 c.p.. La Corte di merito, tuttavia, riteneva di dover condannare il reo per la simulazione di reato posta in essere con il tentativo di denuncia di furto. L’imputato proponeva ricorso in Cassazione, per violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, sostenendo che il suo comportamento non fosse idoneo a dare inizio a un procedimento penale, considerato che la raccolta di sommarie informazioni veniva sospesa, essendo emersi nei suoi confronti indizi di reità per il favoreggiamento del figlio; sospensione, questa, che rendeva la denuncia palesemente inidonea a consentire l'attivazione di un procedimento penale per il furto dell'autovettura.


LA QUESTIONE

La questione afferisce ai principi di offensività, materialità e necessaria lesività della condotta costituente reato. Ci si chiede, infatti, quale sia la soglia del penalmente rilevante a fronte di una condotta simulativa che, proprio a causa delle modalità grossolane con cui è posta in essere, non sia idonea a ingannare l’autorità procedente che, in concreto, non proceda ad avviare indagine alcuna. Nel corpo dell’art. 367, invero, vi è un riferimento alla necessaria lesività della condotta, dato che lo stesso specifica come la simulazione di un reato debba essere posta in essere “in modo che possa iniziare un procedimento penale per accertarlo”; la giurisprudenza ha, ormai da decenni, preso posizione univoca sulla questione, ritenendo non punibili le condotte sprovviste di quel minimo di credibilità atto a comportare l’avvio delle indagini di rito.


LA SOLUZIONE

La sentenza n. 4455/2021, ponendosi nel solco dell’orientamento maggioritario, conferma che, in assenza del pericolo di avviamento di un procedimento penale, non sia possibile configurare il reato di cui all’art. 367 c.p.. Viene ribadito come la possibilità di dare corso a un procedimento penale debba escludersi sia nelle ipotesi di palese inverosimiglianza del fatto di reato denunciato - che rende intrinsecamente inidonea la denuncia presentata, come nel caso di specie -, sia in ogni altra ipotesi in cui la complessiva situazione di fatto consenta di escludere ab origine la necessità di dispiegare indagini sul reato oggetto della denuncia simulatoria.



Segnalazione a cura di Gabriele Leonardi




Ci trovi anche



357 visualizzazioni0 commenti

Comments


bottom of page