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Diritto Penale

PRESCRIZIONE - Comunicazione della Corte Costituzionale 18 novembre 2020

Stando all’informazione provvisoria del 18 novembre u.s., la Corte Costituzionale ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 83 del D.L. n. 18 del 2020, commi quarto e nono, nella parte in cui prevedono la sospensione dei procedimenti penali pendenti, con conseguente sospensione del termine di prescrizione dei reati per cui si procede.

Le questioni rigettate dalla Corte sono state sollevate da diversi giudici di merito, che hanno tutti ravvisato una violazione dell’art. 25, comma secondo, Cost., nella parte in cui fa divieto di riconoscere efficace retroattiva ad una norma di sfavore.

In particolare, ricostruendo la giurisprudenza costituzionale (C.Cost. 393/2006 e 115/2018) e sovranazionale sul punto (CGUE Taricco, 2015, e Taricco bis, 2018), è stato sostenuto, nelle ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale, che le norme sopra citate, nella parte in cui prevedono l’applicazione della sospensione della prescrizione a fatti commessi in epoca precedente, determinino una violazione del divieto di retroattività sfavorevole, sul presupposto pacifico della natura sostanziale della prescrizione.

La Corte di Cassazione, a fronte delle medesime questioni, sollevate in giudizio, ha assunto per vero un orientamento opposto, affermandone la manifesta infondatezza, ora sulla scorta della natura emergenziale della normativa in questione (Cass. Sez. III, 2 luglio 2020, n. 21367, Pres. Rosi, Est. Gai), ora ritenendo che non si tratti di norme sostanziali che modificano la disciplina della prescrizione (Cass., Sez. V, sent. 14 luglio 2020 (dep. 7 settembre 2020), n. 25222, Pres. De Gregorio, Est. Caputo; Cass., Sez. III, 23 luglio 2020 (dep. 9 settembre 2020), n. 25433, Pres. Ramacci, Est. Gentili).

La seconda soluzione accolta dalla Corte di Cassazione, che potrebbe essere seguita nelle motivazioni della Corte Costituzionale (ancora non depositate), si fonda sul presupposto che la disciplina di cui al citato art. 83 non costituisca una modifica diretta e immediata dello statuto penale della prescrizione.

Si tratterebbe invece, secondo la Corte, di una disciplina che va sussunta nel disposto, mai modificato e pertanto vigente anche prima del decreto legge del 2020, dell’art. 159, comma primo, c.p., che prevede una sospensione del termine di prescrizione ogni qual volta il processo venga sospeso per legge.


Occorre tuttavia attendere il deposito delle motivazioni per conoscere quale siano le argomentazioni fatte proprie dalla Consulta, la cui decisione non potrà che ispirare quella delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, cui la questione è stata di recente rimessa dal Primo Presidente, d’ufficio, e che si pronunceranno il prossimo 26 novembre.



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