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Diritto Penale

OMICIDIO COLPOSO - CIRCOLAZIONE STRADALE - Cass. pen. Sez. IV, 2 febbraio 2021, n. 3951

LA MASSIMA

“Con riferimento alla violazione dell’art. 141 C.d.S. , l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità deve essere posto in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali; va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili”


IL CASO

La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva condannato l’imputato per il reato di omicidio colposo per violazione di norme sulla circolazione stradale. In particolare, secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, l’imputato, alla guida della sua autovettura, al momento di svoltare in prossimità di un attraversamento pedonale, investiva la persona offesa, così cagionando il suo decesso.

A fronte di siffatta ricostruzione, i Giudici di appello, nel confermare la decisione di primo grado, hanno reputato che la velocità tenuta dall’imputato (35 Km/h) , sebbene inferiore al limite legale (50 Km/h) , risultava comunque eccessiva e non adeguata allo stato dei luoghi, caratterizzato dalla presenza di un’area di incrocio con tre attraversamenti pedonali.


LA QUESTIONE

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo, in primo luogo, la violazione di legge con riferimento alla regola cautelare violata. Nella specie, il ricorrente ha sottolineato come la Corte di merito si sia limitata ad evocare genericamente l’art. 141 C.d.S. ,quale norma cautelare elastica, senza chiarire quale sarebbe stato il comportamento alternativo lecito, ossia la concreta velocità che avrebbe potuto evitare l’incidente.

Con il secondo motivo, la difesa dell’imputato ha denunciato il vizio di motivazione per la mancata valutazione, da parte della Corte di merito, di elementi probatori contrari rispetto a quelli valorizzati per la condanna. Invero, a causa dell’esistenza di altri veicoli parcheggiati sui lati orizzontali della strada, posizionati in maniera tale da ostruire la visuale, e dell’attraversamento repentino della persona offesa, l’imputato non poteva oggettivamente avvedersi della presenza del pedone, sicché nei suoi confronti non si potrebbe addebitare un comportamento doloso o colposo.

Infine, secondo la prospettazione difensiva, nella decisione impugnata non vi è alcun riferimento alla condotta della persona deceduta e, più in generale, al principio di affidamento. L’imputato, infatti, confidava nella prudenza della persona offesa, la quale, invece, ha attraversato improvvisamente, lontano dalle strisce pedonali.


LA SOLUZIONE

La suprema Corte di Cassazione, a fronte dei suindicati motivi di doglianza, ha confermato la sentenza emessa dai giudici di merito, ritenendo il ricordo ai limiti della manifesta infondatezza. Quanto al primo punto, i giudici di legittimità, in linea con l’orientamento giurisprudenziale prevalente, hanno ribadito il costante principio in materia di responsabilità colposa secondo cui la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione proprio del rischio che detta regola mirava a prevenire (c.d. causalità della colpa). Nell’ambito della circolazione stradale, l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità deve essere posto in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali, sicché esso va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili. Nel caso di specie, proprio in ragione dello stato dei luoghi e delle caratteristiche del tratto stradale, il giudizio controfattuale eseguito dai giudici ha permesso di dedurre che se l’imputato avesse tenuto una velocità maggiormente moderata, avrebbe potuto arrestare la marcia e così evitare l’evento, sì improvviso, ma certamente non imprevedibile.

Quanto al secondo motivo di ricorso, i giudici della quarta sezione della Cassazione si sono limitati a rigettare la prospettazione difensiva, atteso che essa richiederebbe una diversa valutazione del materiale probatorio, escluso in sede di legittimità.

Infine, con riferimento all’invocato principio di affidamento, la Suprema Corte ha rammentato che tale principio, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un temperamento nell’opposta regola secondo la quale l’utente della strada è responsabile anche dell’imprudente comportamento altrui, purchè rientri nel limite della prevedibilità.


Segnalazione a cura di Giovanna Bellomo




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