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Diritto Penale

NORME ANTINFORTUNISTICHE - lesioni colpose - Cass. Pen. Sez. IV, 25 settembre 2020, n. 26618

LA MASSIMA

“Il comportamento imprudente del lavoratore non può essere causa di esclusione della responsabilità del datore di lavoro ove questi non abbia adottato tutte le misure idonee a prevenire i rischi collegati a tali prevedibili comportamenti imprudenti L'attivazione di un rischio eccentrico rispetto a quelli rientranti nella sfera di governo del datore di lavoro non è ipotizzabile in presenza di evidenti lacune e criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro nelle fasi delle lavorazioni”.


IL CASO

La Corte d'appello di Milano confermava la pronuncia del Tribunale di primo grado, che riteneva l’imputato responsabile del reato di lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche, segnatamente dell'art. 71, commi 2 e 3, d.lgs. n. 81 del 9 aprite 2008.

In particolare, il lavoratore, mentre era intento ad estrarre una pedana mobile dalla banchina dell'officina, nella fase di sollevamento della stessa, era violentemente colpito al volto da una forca del carrello elevatore. I giudici di merito ritenevano dimostrata la responsabilità del datore di lavoro in relazione alla mancata previsione dei rischi connessi all'attività da compiersi nella fase di manutenzione delle pedane e alla mancata attuazione di misure tecniche organizzative idonee ad escludere tali rischi.

Avverso tale sentenza, l'imputato proponeva ricorso per Cassazione, adducendo l’interruzione del nesso causale tra condotta ed evento in ragione dell'abnormità del comportamento serbato dal lavoratore. Difatti, l'estrazione della pedana e il trasporto in officina per la riparazione non erano operazioni prevedibili, in quanto non contemplate dal costruttore, non previste dal datore di lavoro e mai analizzate dal responsabile per la sicurezza.


LA QUESTIONE

La Suprema Corte, nella sentenza in esame, ha esaminato la tematica della responsabilità datore di lavoro per l’infortunio del lavoratore qualora la condotta colposa di quest’ultimo si consideri abnorme e idonea a escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo; ciò laddove questa abbia attivato un rischio eccentrico o esorbitante la sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.


LA SOLUZIONE

I giudici di legittimità nella sentenza in esame hanno rammentato che in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D. Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è necessario indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Ebbene, la fase della manutenzione delle pedane doveva essere disciplinata nel documento di valutazione dei rischi, essendo preciso obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 81 del 2008, prevedere e indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda in relazione alle singole lavorazioni da compiersi.

Inoltre, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi "contra legem" foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

Circa la valutazione del comportamento imprudente del lavoratore, la Corte ha affermato che questo non può essere causa di esclusione della responsabilità del datore di lavoro ove, come nel presente caso, questi non abbia adottato tutte le misure idonee a prevenire i rischi collegati a tali prevedibili comportamenti imprudenti.

Invero, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante.

Deve aggiungersi che l'attivazione di un rischio eccentrico rispetto a quelli rientranti nella sfera di governo del datore di lavoro non sia ipotizzabile in presenza di evidenti lacune e criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro nelle fasi delle lavorazioni. Ciò in quanto, secondo orientamento conforme della giurisprudenza della Corte, le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore anche in ordine a incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo, il datore di lavoro, prevedere ed evitare.

Pertanto, risulta evidente come non sia possibile inquadrare nell'ambito di una condotta abnorme il comportamento serbato dal lavoratore, non essendosi realizzato tale comportamento in un ambito avulso dal procedimento lavorativo a cui era addetto e non potendosi sostenere che si trattasse di una condotta assolutamente eccentrica rispetto alla sfera di rischio governata dal ricorrente. L'evento imprevedibile, quale causa di esonero della responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen., secondo giurisprudenza consolidata, deve essere esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e, quindi, collocarsi al di fuori di ogni aspettativa di governo del rischio spettante al datore di lavoro.


Segnalazione a cura di Giuseppina Morgese.





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