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Diritto Penale

MONETE FALSIFICATE - REATO IMPOSSIBILE - Cass. pen. Sez. V, 14-05-2020, n. 15122


MASSIMA:

“La grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia ictu oculi riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate; sicché si ha reato impossibile per inidoneità della condotta allorché la grossolanità della contraffazione renda il falso così evidente da escludere la stessa possibilità, e non soltanto la probabilità, che lo stesso venga riconosciuto da una qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza”.


IL CASO:

La vicenda all’esame della Corte di Cassazione prende le mosse dalla spendita, da parte dell’imputato, di una banconota contraffatta in maniera piuttosto rudimentale, consegnata in pagamento al fattorino di una pizzeria in circostanze sfavorevoli, ossia per strada, in maniera frettolosa e in condizioni di luce precarie.

Come emerso dai giudizi di merito, l’imputato aveva utilizzato, in luogo del denaro, una semplice fotocopia, priva di filigrana e tagliata in modo irregolare, realizzando così una contraffazione tanto maldestra da indurre nell’accipiens qualche sospetto, poi dissipato da un più attento esame della banconota da parte della cassiera della pizzeria, avente maggiore dimestichezza con le banconote.


LA QUESTIONE:

La questione indagata dalla Suprema Corte attiene alla possibilità di ritenere integrata l’inidoneità dell’azione e, dunque, l’impossibilità del reato ex art. 49 c.p., in considerazione della palese grossolanità del falso, talmente rudimentale da perdere qualsiasi idoneità ingannatoria.

E invero, nel caso di specie, è apparso palese che la banconota consegnata in pagamento fosse del tutto priva dei requisiti tecnici necessari, sicché la falsificazione era evidentemente riconoscibile, tanto più a soggetti abituati a maneggiare denaro e a valutarne la genuinità.

Tuttavia, è orientamento ormai dominante quello secondo cui l’inidoneità dell’azione, che da luogo al reato impossibile, debba essere assoluta e valutata ex ante, cioè in base alle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati.

Ne consegue che, in tema di falso nummario, la grossolanità integra l’inidoneità dell’azione solo ove riconoscibile ictu oculi da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza, in disparte qualsiasi valutazione in merito alle particolari cognizioni o alla diligenza di determinati soggetti.


LA SOLUZIONE:

Nel caso di specie, nonostante il carattere piuttosto approssimativo della contraffazione, la Suprema Corte ha aderito all’orientamento secondo cui l’inidoneità dell’azione richiede la sua assoluta, intrinseca e originaria incapacità a produrre l'evento ossia la sua inattitudine causale a conseguire il risultato prefissato.

In diversi termini, il reato impossibile può dirsi integrato solo in presenza di un’azione causalmente inefficiente ab origine, strutturalmente incapace di condurre all’evento lesivo, sicchè la verificazione di quest’ultimo deve profilarsi come impossibile e non soltanto improbabile.

Ne consegue che, in tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione, dovuta all’assenza di filigrana o al tipo di carta utilizzata, non può integrare gli estremi del reato impossibile se la banconota ha comunque l’attitudine a trarre in inganno la generalità delle persone, atteso che l’inidoneità dell’azione va riconosciuta solo qualora la falsificazione sia tale da rendere impossibile, e non soltanto improbabile, l’inganno.

Sul punto, la Cassazione ha peraltro ribadito che la riconoscibilità ictu oculi della falsificazione va valutata non solo con riguardo alle caratteristiche oggettive della banconota, ma tenendo altresì conto delle modalità di scambio del denaro e delle circostanze nelle quali tale scambio avviene.

Per tale ragione, i Giudici di legittimità hanno affermato che l’assenza delle specifiche tecniche che caratterizzano ogni banconota non è ex se sufficiente ad integrare l’impossibilità del reato per inidoneità dell’azione, qualora le circostanze di tempo e di luogo in cui si verifica la consegna di denaro non consentano, come nel caso di specie, la riconoscibilità ictu oculi del falso.


Segnalazione a cura di Margherita de Masi





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