MASSIMA “La confisca di cui all’ art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato, purché la sussistenza della lottizzazione abusiva sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati. Una volta intervenuta la causa di estinzione del reato, il giudizio non può, in applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento. In caso di declaratoria, all’esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice d’appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell’art. 578 bis cod. proc. pen., a decidere sull’impugnazione agli effetti della confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001”.
IL CASO
Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Messina ha confermato, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna di primo grado, con la quale l’imputato era stato condannato per il reato di lottizzazione abusiva di cui all’art. 44 comma 1, lett. c. del D.P.R. n. 380 del 2001. Con la stessa sentenza, inoltre, i giudici territoriali hanno confermato la confisca dell’area urbanistica e dei fabbricati abusivamente realizzati. La difesa dell’imputato ha, dunque, proposto ricorso per cassazione ritenendo, in primo luogo, che la sentenza di appello non avesse fornito una adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato de quo. Il complesso iter amministrativo che ha condotto all’adozione del piano di lottizzazione delle aree successivamente confiscate dimostrerebbe, a parere del difensore, la buona fede dell’imputato, avendo egli agito con la consapevolezza di aver ricevuto le autorizzazioni necessarie dalle competenti autorità. La contraddittorietà della motivazione in esame risulterebbe ancora più evidente ove si consideri che una parte dell’area e dei beni lottizzati apparteneva a soggetti terzi, rimasti estranei al processo. Per altro verso, il ricorrente ha ulteriormente contestato l’illogicità della decisione d’appello, ritenendo che essa non si sarebbe soffermata sulla concessione edilizia in sanatoria rilasciata dai Commissari prefettizi. Secondo la prospettazione difensiva, difatti, il condono, sebbene non idoneo ad estinguere il reato di lottizzazione abusiva, è sufficiente ad impedire l’adozione della confisca.
LA QUESTIONE:
La terza Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 40380 del 2 ottobre 2019, ritenendo che la questione avrebbe potuto dar luogo ad un contrasto in giurisprudenza, ha richiesto l’intervento delle Sezioni Unite per chiarire “se, nel caso in cui nel giudizio di cassazione intervenga la prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, sia consentito alla Corte l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata di condanna limitatamente alla statuizione sulla confisca ai fini della valutazione da parte del giudice di rinvio della proporzionalità della misura ablatoria, secondo il principio indicato dalla sentenza della corte EDU 28/06/2018, G.I.E.M. s.r.l.c. Italia”. L’ordinanza di rimessione, prima di analizzare i profili di un eventuale contrasto giurisprudenziale, ha ricordato l’orientamento espresso dalla stessa giurisprudenza secondo cui la confisca dei terreni e delle opere può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato, a condizione, però, che venga accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Tale orientamento ha trovato pieno riconoscimento nella sentenza della Corte EDU G.I.E.M. s.r.l. c. Italia del 28 giugno 2018, in occasione della quale la Corte sovranazionale, discostandosi da una precedente posizione (cfr. Corte Edu 29/10/2013 Varvara c. Italia), ha enunciato la piena compatibilità della confisca urbanistica con la declaratoria di sopravvenuta prescrizione del reato, purchè il reato in esame venga accertato nei suoi elementi costitutivi.
LA SOLUZIONE:
La risoluzione della questione sollevata presuppone, innanzitutto, che sia maturato il termine di prescrizione relativo al reato oggetto di condanna e solo successivamente, una volta constatata la decorrenza di tale termine, occorre valutare l’ammissibilità del ricorso. Solamente in presenza di quest’ultima condizione, i giudici di legittimità possono rilevare la prescrizione maturata in data successiva alla sentenza impugnata. Ciò posto, considerato complessivamente infondato il ricorso, ad eccezione dell’ultimo dei motivi su indicati, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno preso atto dell’intervenuta prescrizione e, dunque, dell’estinzione del reato. Tuttavia, prima di risolvere il quesito posto, relativo ai poteri spettanti ai giudici di legittimità in presenza di una confisca connessa ad un reato prescritto, la Suprema Corte, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale e sovranazionale, ha stabilito che per poter applicare una confisca urbanistica non è necessaria una sentenza di condanna “formale”, essendo invece sufficiente il “sostanziale” accertamento di fatto che, sebbene assuma le forme esteriori di una pronuncia di proscioglimento, riveli un giudizio di condanna in punto di responsabilità. Tale argomentazione ha trovato conferma nell’art. 578 bis c.p.p. , posto che la confisca urbanistica deve essere, a parere delle Sezioni Unite, ricompresa nella indeterminata categoria delle confische “previste da altre disposizioni di legge”. Del resto, secondo i giudici di legittimità, la riferibilità della suddetta disposizione anche alla confisca urbanistica poggia su un criterio di evidente razionalità: l’esigenza che ha spinto il legislatore a dettare una norma “parallela” a quella prevista dall’art. 578 c.p.p. è, difatti, ancora più evidente nel caso della confisca di cui all’art. 44 del d.p.r. n. 380 del 2001. E invero, atteso che la ratio dell’art. 578 bis c.p.p. mira ad evitare che la prescrizione del reato, a fronte di un’affermazione di responsabilità accertata nei giudizi di merito, possa vanificare gli effetti della confisca di cui all’art. 240 bis c.p. , non vi sono ragioni ostative affinché tale norma possa applicarsi anche alla confisca urbanistica, disciplinata da una apposita legge speciale.
Tuttavia è opportuno chiarire che dal tenore letterale dell’art. 44 cit. non è dato evincere un vero e proprio “obbligo” di compiere il suddetto accertamento. A livello normativo, infatti, la disposizione citata , pur postulando che ai fini della confisca sia sufficiente l’accertamento del fatto, non chiarisce se l’accertamento debba necessariamente precedere il termine di compimento della prescrizione oppure se sia possibile far proseguire il giudizio al solo fine di accertare il fatto, nonostante la prescrizione ormai intervenuta. Né è possibile rinvenire nella giurisprudenza della Corte EDU riferimenti specifici a tale aspetto, atteso che si tratta di un profilo prettamente processuale e, pertanto, estraneo alla giurisdizione sovranazionale.
Alla stregua dei principi appena enunciati, la Corte di Cassazione, nonostante l’intervenuta prescrizione del reato, è stata ugualmente tenuta a decidere in ordine alla confisca già disposta nei giudici di merito. Tuttavia, tenuto conto che la valutazione dell’eventuale illegittimità presuppone una verifica fattuale estranea al ruolo e ai compiti dei giudici di legittimità, le Sezioni Unite, pur rilevando l’intervenuta prescrizione, hanno concluso confermando le statuizioni relative alla confisca del terreno abusivamente realizzato.
Segnalazione a cura di Giovanna Bellomo
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