LA MASSIMA
«Il requisito dell'attualità del pericolo richiesto per la configurabilità della scriminante della legittima difesa implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, significativo di una concreta e imminente offesa ingiusta, così da rendere necessaria l'immediata reazione difensiva, sicché resta estranea all'area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata ed anche successiva al verificarsi dell'offesa».
IL CASO
La vicenda all’origine della pronuncia in esame riguarda una lite tra due soggetti, nel corso della quale uno dei due, dopo che era stata sferrata nei suoi confronti una manata, aveva reagito colpendo l’altro con un pugno. Il primo è stato condannato dal Tribunale per il reato di lesioni e minaccia, mentre in sede di appello è stato assolto per il secondo delitto con conseguente rideterminazione della pena.
Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 52 c.p. e l’illogicità manifesta della motivazione.
Nello specifico, il ricorrente ha contestato l’esclusione dell’operatività della scriminante della legittima difesa, sostenendo che la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare l’esistenza, nel caso di specie, del pericolo attuale di un’offesa ingiusta. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, la reazione violenta dell’imputato deve ritenersi scriminata ai sensi dell’art. 52 c.p. atteso che la persona offesa, in un momento precedente a quello in cui ha sferrato la manata nei confronti dell’imputato, aveva già tentato di colpirlo, ingenerando in tal modo il legittimo convincimento di un pericolo per la sua incolumità.
LA QUESTIONE
La sentenza in oggetto affronta la questione relativa alla definizione del concetto di attualità del pericolo di un’offesa ingiusta quale requisito della causa di giustificazione prevista dall’art. 52 c.p.
In particolare, la Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi in merito alle caratteristiche di immediatezza e concretezza che l’offesa deve presentare in relazione alla condotta difensiva del soggetto attivo e, dunque, alla tempistica di quest’ultima ai fini della configurabilità della scriminante della legittima difesa.
LA SOLUZIONE
La Suprema Corte respinge il ricorso dell’imputato e conferma la sentenza di appello, ribadendo il consolidato orientamento in base al quale la reazione difensiva del soggetto agente per poter essere scriminata deve essere posta in essere al fine di prevenire un’offesa ingiusta che rivesta il carattere dell’imminenza e che si concretizzi in uno specifico contegno della persona offesa.
Secondo la previsione legislativa della causa di giustificazione in esame, infatti, la legittima difesa è idonea a escludere la punibilità del fatto tipico di reato unicamente nella misura in cui la condotta posta in essere dal soggetto attivo sia resa necessaria dall’effettivo pericolo di lesione del diritto proprio o di un terzo. Dal punto di vista temporale tale situazione di necessità non può che sussistere che in presenza di un pericolo attuale, nel senso che il rischio di lesione non deve essere già venuto meno né il suo verificarsi deve rappresentare una mera previsione futura.
Viceversa, nel caso di specie il gesto compiuto dalla persona offesa, e avvertito come aggressivo da parte del ricorrente, si colloca in un momento antecedente a quello in cui è stata sferrata la manata, potendosi pertanto considerare già consumata l’offesa. Conseguentemente, la reazione dell’imputato non può essere giustificata dalla necessità di difendersi da un pericolo attuale.
Peraltro, sottolinea la Corte, la sussistenza di un pericolo attuale ex art. 52 c.p. deve risultare da circostanze concrete, valutabili in sede processuale da parte dell’organo giudicante, non potendo viceversa desumersi dallo stato d’animo o dalla percezione soggettiva di colui che invochi l’applicazione della causa di giustificazione della legittima difesa.
Segnalazione a cura di Federica Torre
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