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Diritto Penale

INGIURIA - DIFFAMAZIONE - Cass. Pen., Sez. V, sentenza 31 marzo 2020, n. 10905

MASSIMA “Anche se alla chat vocale erano state invitate più persone va comunque escluso il reato di diffamazione nel quale l’offeso resta estraneo alla comunicazione che avviene davanti a più persone, mentre nella chat vocale può comunque interloquire con chi lo insulta”. IL CASO La Corte d’Appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale, che aveva condannato l’imputato alla pena di 600,00 Euro di multa per il reato di cui all’art. 595 c.p. per aver pubblicamente offeso un membro di una video chat alla quale aveva preso parte, mediante comunicazione telematica diretta con la persona offesa e in presenza di altre persone invitate alla chat vocale. QUESTIONE Avverso la sentenza di secondo grado, la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto contestato nel capo di imputazione come diffamazione anziché come ingiuria. Secondo la difesa, la condotta posta in essere dal reo avrebbe dovuto integrare gli estremi dell’illecito depenalizzato di ingiuria, poiché i giudizi offensivi, espressi nella chat vocale della piattaforma Google Hangouts, hanno raggiunto il destinatario degli stessi ed hanno avuto durata temporanea – a differenza di quanto accade in caso di utilizzo di altre piattaforme digitali, in cui le comunicazioni sono accessibili ad un numero indeterminato di persone. Con il secondo motivo di doglianza la difesa ha contestato, altresì, la valorizzazione della presenza di terzi ascoltatori, non avendo, questi, partecipato alla conversazione in diretta ed avendo esclusivamente preso visione del video tramite YouTube. SOLUZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal difensore dell’imputato, rammentando che l’elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione sia costituito dal fatto che nell’ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, sia diretta all’interessato, mentre nella diffamazione l’offeso resti estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa. La Suprema Corte ha, dunque, qualificato l’episodio oggetto di scrutinio come ingiuria, aggravata dalla presenza di più persone, in considerazione della partecipazione di più soggetti alla video chat, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, data la depenalizzazione di tale fattispecie di reato intervenuta con il D. Lgs. 15/01/2016 n. 7.

Segnalazione a cura di Francesca Miccoli


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