“L’affermazione di responsabilità dell’imputato richiede la disamina in ordine alla conoscibilità del difetto di manutenzione e, conseguentemente, la concreta prevedibilità ex ante del verificarsi di un infortunio del tipo di quello occorso alla persona offesa, nonché alla possibilità di disporre un apposito intervento per prevenire ed evitare simili eventi, in presenza di compiti di manutenzione che risultino comunque affidati a soggetto fiduciario appositamente individuato ed assolti con la dovuta frequenza”
IL CASO La vicenda sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione ha ad oggetto un caso di responsabilità del datore di lavoro, relativamente all’infortunio del lavoratore verificatosi per un assunto difetto di manutenzione del macchinario cui questi era addetto. In primo grado (sentenza confermata anche nel grado successivo dalla Corte di appello di Ancona) l’organo giudicante ha condannato alla pena ritenuta di giustizia per violazione dell’art. 590 cc. 1, 2, 3 c.p. il datore di lavoro dell’operaio in somministrazione, quale addetto alle operazioni di stampaggio di componenti plastici su una pressa. A fronte di un episodio di lesione da schiacciamento, causato proprio dalla pressa, il Tribunale ha ritenuto integrata la violazione, da parte del datore di lavoro, dell’art. 71 c.1, d. lgs. n. 81 del 2008 “per aver messo a disposizione dei dipendenti un macchinario sprovvisto di adeguati sistemi di sicurezza, ossia nella specie di un’adeguata protezione che impedisse di raggiungere con gli arti la zona pericolosa della macchina”. LA QUESTIONE L’imputato ha adito la Corte di Cassazione sollevando taluni motivi di doglianza: in primis ha contestato la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sua responsabilità, assumendo non solo che il lavoratore fosse stato adeguatamente formato e informato dei rischi connessi alla sua attività, ma anche che l’infortunio si fosse verificato per causo fortuito. È stata inoltre ritenuta la non corretta interpretazione, da parte dei giudici di merito, delle dichiarazioni rese dal teste, tecnico della prevenzione (sulla base delle quali hanno ritenuto che “l’infortunio si era verificato per un malfunzionamento della pressa, cagionato verosimilmente da una cattiva o non corretta manutenzione del macchinario”). Diversamente, tali dichiarazioni avrebbero dovuto essere intese nel senso di ritenere che, sebbene l’infortunio si fosse verificato a causa del malfunzionamento della pressa, ciò non doveva portare a ritenere automaticamente che il malfunzionamento fosse necessariamente da ricollegarsi “ad una carenza nella manutenzione del macchinario stesso, potendo essere legato a difetti tecnici, o a una svista, o ad altre cause rimaste imprecisate.” Il ricorrente, pertanto, ha contestato il convincimento dei giudici di prime cure, asserendo di essere stato condannato sulla base di una valutazione in termini di responsabilità oggettiva dell’accaduto. In secondo luogo, il ricorrente ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al comportamento del lavoratore nella causazione del sinistro, reputato dai giudici di merito esente da colpe.
LA SOLUZIONE La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo di doglianza fondato e assorbente il secondo motivo di ricorso, determinandosi nel senso di annullare la sentenza con rinvio. Nella motivazione, la Corte ha rammentato i criteri giuridici fondanti il giudizio di accertamento del rapporto di causalità relativamente il reato colposo omissivo improprio: “il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. Il principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, sentenza n. 38343 del 24/04/2014), é stato fra l'altro richiamato in relazione a una fattispecie (Sez. 4, n. 33749 del 04/05/2017) in cui la S.C. ha ritenuto logicamente fallace, perché espressione di un ragionamento "circolatorio", la ricostruzione del nesso causale tra la condotta del datore di lavoro, consistita nell'omessa manutenzione di una macchina stampatrice, e le lesioni gravi da schiacciamento della mano occorse al lavoratore intento alla manutenzione determinate dal mancato azionamento del microinterruttore di blocco della rotazione del rullo porta cliché, per effetto della rottura della linguetta metallica di attivazione, non avendo il giudice di merito chiarito le ragioni di tale rottura, la tipologia degli interventi di manutenzione omessi e se la loro esecuzione sarebbe stata in grado di evitare il malfunzionamento del dispositivo di sicurezza. Il caso, per certi versi simile a quello che ne occupa, suggerisce tuttavia una verifica che si estenda dal profilo squisitamente causale - mercé l'indagine sul giudizio controfattuale e sul comportamento alternativo che ci si doveva attendere dal G.R. - alla stessa conoscibilità, prevedibilità ex ante e prevenibilità del rischio da parte dell'imputato, passando per le peculiarità che caratterizzano il caso di specie”. La Corte di Cassazione, criticando l’iter argomentativo della sentenza di secondo grado, ha ritenuto che soltanto il difetto di funzionamento della pressa fosse da reputarsi incontrovertibilmente provato, non invece che tale malfunzionamento fosse da attribuirsi quasi certamente ad una carenza di manutenzione (avendo il teste di riferimento assunto la carenza di manutenzione come una delle possibili cause del difetto, ma non come la causa esclusiva). “E’ corretto il ragionamento del ricorrente secondo il quale la Corte dorica si sarebbe dovuta confrontare con i dati offerti dal teste a discarico” ad esempio, tenendo conto della regolarità delle manutenzioni del macchinario, dati, tra l’altro, riscontrati dalla scheda di manutenzione della macchina, in base alla quale è risultato che addirittura la manutenzione fosse stata effettuata anche il giorno prima. In secondo luogo la Corte ha evidenziato che, seppur vi fosse stato un difetto di manutenzione tale da impedire che venisse corretto il malfunzionamento del dispositivo di sicurezza, “occorrerebbe poi accertare (valutazione che la Corte territoriale ha mancato di fare) che di tale difetto di manutenzione debba rispondere il datore di lavoro. Per far ciò occorrerebbe però verificare se le eventuali carenze nella manutenzione del macchinario fossero conosciute o conoscibili da parte del datore di lavoro.” In ultimo la Cassazione ha reputato inesatto scomodare, nella vicenda sottoposta al suo esame, i concetti di caso fortuito “che rappresenta il fatto, imprevisto e imprevedibile, estraneo a ogni possibile riferibilità soggettiva” e quello di comportamento abnorme della persona offesa, poiché “alla luce del principio, affermato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 38343/2014 (Espenhahn ed altri, c.d. sentenza Thyssenkrupp), in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, é necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (negli stessi termini vedasi. anche Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016; in termini sostanzialmente identici Sez. 4, n. 15174 del 13/12/2017); a fronte di ciò, é di tutta evidenza che nell'ambito di tale sfera di rischio rientrava anche la circostanza che l'operatore, nell'inserire gli elementi in plastica sotto la pressa, posizionasse la mano e il braccio all'interno di macchinari pericolosi. Ma, a parte tali profili, resta il fatto che la Corte dorica non ha argomentato, ma ha meramente asserito, che il presunto - e non dimostrato - difetto di manutenzione fosse tale da conclamare la responsabilità datoriale, senza alcuna disamina in ordine alla conoscibilità di tale difetto e, conseguentemente, alla concreta prevedibilità ex ante, da parte dell'odierno ricorrente, del verificarsi di un infortunio del tipo di quello occorso alla persona offesa, nonché alla possibilità di disporre un apposito intervento per prevenire ed evitare simili eventi, in presenza di compiti di manutenzione che risultavano comunque affidati a soggetto fiduciario appositamente individuato ed assolti con la dovuta frequenza; e non essendo emersi precedenti, analoghi episodi di malfunzionamento.”
Segnalazione a cura di Mara Scatigno
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