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Diritto Penale

INFORTUNI LAVORO - Cass. Pen. Sez. IV, Sent. 22/05/2020 n. 15697

La Massima

In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, appartiene al gestore del rischio connesso all’esistenza di un cantiere anche la prevenzione degli infortuni di soggetti a questo estranei, ancorché gli stessi tengano condotte imprudenti, purché non esorbitanti il tipo di rischio definito dalla norma cautelare violata. Peraltro, il garante della sicurezza risponde dell’infortunio occorso all’extraneus sempre che l’infortunio rientri nell’area di rischio definita dalla regola cautelare violata e che il terzo non abbia posto in essere un comportamento di volontaria esposizione al pericolo.


Il caso

L’imputato del processo, chiamato a rispondere per il reato di lesioni colpose a danno di un minore, era stato assolto dal Giudice di Pace di Cosenza e l’assoluzione era stata confermata dal Tribunale, in seguito all’impugnazione proposta dalla parte civile.

Al soggetto, in qualità di amministratore di una ditta committente di opere edili in fase di realizzazione presso un condominio, era stato contestato di aver cagionato lesioni personali al predetto minore, in quanto aveva consentito l’abbandono non controllato di materiali collocati all’ingresso del portone del condominio in questione, nei quali il ragazzo inciampava ferendosi.

Poiché l’imputato era committente delle opere in oggetto, la corte di merito lo aveva ritenuto esente da responsabilità, in quanto non ricopriva una posizione di garanzia nei confronti del minore in questione. Secondo le due sentenze del Tribunale e del Giudice di Pace, infatti, il rischio per i danni causati a terzi per l’esecuzione di opere appaltate, grava esclusivamente sull’appaltatore.

La parte civile ricorreva per Cassazione, adducendo che il Tribunale si sarebbe limitato ad assolvere l’imputato senza pronunciarsi sugli effetti civili e sul risarcimento del danno come, invece, avrebbe dovuto fare in ossequio ad un consolidato orientamento giurisprudenziale.

A parere della parte civile, inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere insussistente la condotta contestata ed il danno da essa derivante. L’art. 1662 c.c., infatti, sancisce il dovere in capo al committente di verificare lo stato di realizzazione delle opere e, quindi, di esercitare una vigilanza sull’esecuzione delle stesse.

A sostegno della tesi, inoltre, si assume che la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che il committente ha una responsabilità diretta per i danni cagionati in fase di esecuzione delle opere, qualora egli non abbia vigilato per evitare che le modalità di esecuzione delle opere appaltate comportino un rischio per i terzi.

Il materiale edile su cui era inciampato il ragazzo non era stato messo in sicurezza.


La questione

La Corte dichiara fondato il ricorso richiamando, innanzitutto, il principio secondo cui il gestore del rischio connesso all’esistenza di un cantiere debba rispondere della prevenzione degli infortuni cagionati a soggetti terzi estranei all’attività. Ciò vale anche qualora i soggetti tengano un comportamento imprudente, purché esso non oltrepassi il tipo di rischio definito dalla norma cautelare violata.

Secondo i Giudici di legittimità, l’individuazione dei soggetti garanti va effettuata alla luce della complessità dei moderni processi di produzione. La disciplina del contratto di appalto è stata, dunque rivisitata ed adattata al momento storico.

Il dovere si sicurezza, dunque, incombe principalmente in capo all’appaltatore poiché è il soggetto che si obbliga con il committente ad eseguire l’opera con mezzi propri e con gestione dei rischi. In secondo luogo, la responsabilità grava sul committente che non è esente dalla stessa.

La Corte, infatti, sottolinea che il committente viene coinvolto nell’attuazione della disciplina e delle misure inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 494 del 1996 ed al D. Lgs. n. 81 del 2008. La logica normativa va ravvisata nella finalità di ridurre gli infortuni sul lavoro e, pertanto, è stata prevista una responsabilizzazione del committente. Il soggetto in questione, infatti, è titolare di una serie di obblighi.

Inoltre, la giurisprudenza ha ripetutamente ribadito che il committente ha un preciso dovere di vigilanza e verifica dell’adempimento in relazione all’operato del coordinatore per la sicurezza e degli obblighi in capo a tale soggetto. Il D. Lgs. n. 494 del 1996, infatti, dispone che il committente è garante dell’effettività degli obblighi imposti ai coordinatori per la progettazione e la sicurezza. Da ciò scaturisce una posizione di garanzia in capo al committente.

La soluzione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla parte civile, annullando con rinvio la sentenza impugnata e rimettendo il giudizio al Giudice civile competente per valore, al quale è stato anche demandato il regolamento delle spese per il procedimento in Cassazione.


Segnalazione a cura di Lucia Marchegiani




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