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Diritto Penale

INDUZIONE INDEBITA 319 quater cp - DIFFERENZE CORRUZIONE - Cass. VI Sez. 10 marzo 2021, n. 9512

MASSIMA

Il reato di induzione indebita a dare o promettere di cui all'art. 319-quater cod. pen. si distingue da quello di corruzione per via della prevaricazione abusiva da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio sul privato, quale mezzo per conseguire l'evento della dazione o della promessa dell'indebito. Diversamente, i delitti di corruzione si caratterizzano per l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti.


IL CASO

La Corte di appello condanna il ricorrente a due anni di reclusione, in relazione a cinque episodi di corruzione (artt. 110, 319 e 321 cod. pen.), per aver, in qualità di dominus di una s.r.l., corrisposto a diversi funzionari del Comune somme di denaro onde evitare di rilevare abusi commessi nella realizzazione dei lavori di costruzione, ovvero per velocizzare pratiche di interesse e, comunque, per acquisire la disponibilità dei funzionari in relazione al disbrigo di pratiche di suo interesse.

La difesa contesta l'inquadramento giuridico dei fatti nella fattispecie di corruzione potendo, invece, ravvisarsi il reato di induzione indebita di cui all'art. 319-quater, comma 2, cod. pen.


LA QUESTIONE

Il tema posto dal ricorso attiene all’esatta individuazione del confine tra l'art. 319-quater cod. pen. e le incriminazioni riguardanti le forme corruttive nelle quali, in qualche misura, anche la fattispecie di indebita induzione è stata ritenuta attratta in ragione della punibilità del privato indotto.


LA SOLUZIONE

Con la sentenza "Maldera", n. 1228 del 2013, che si è occupata della prima definizione del nuovo assetto della riforma dei delitti di concussione e corruzione realizzata con la legge n. 190 del 6 novembre 2012, le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto che «il reato di concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l'extraneus, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo presuppone la par condicio contractualis ed evidenzia l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti»

Emerge che il criterio guida per distinguere il reato di induzione indebita a dare o promettere di cui all'art. 319-quater cod. pen. da quello di corruzione, non va individuato nell'iniziativa della richiesta, quanto, piuttosto, sulla scorta del dato testuale dell'art. 319-quater cod. pen., in quello della prevaricazione abusiva del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio sul privato. La prevaricazione abusiva è il mezzo per conseguire l'evento della dazione o della promessa dell'indebito e, dunque, connotato indispensabile .

Diversamente, i delitti di corruzione si caratterizzano per l'incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti.

L'iniziativa della richiesta costituisce indice sintomatico della condotta di cui all'art. 319-quater cod. pen. ma è solo l'abuso che incentra in sé la condotta tipica del reato.

La sentenza Maldera nella ricostruzione del rapporto tra concussione e induzione indebita, si è soffermata anche sull’incidenza della condotta costrittiva ed induttiva del pubblico funzionario sulla libertà di autodeterminazione del privato, la cui condotta è sanzionata in ragione della sua scelta di aderire alla richiesta del pubblico funzionario per conseguire un tornaconto personale.

Mentre dalla condotta costrittiva e dalla minaccia esplicita o implicita di un danno contra ius che caratterizza il delitto di concussione deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita, nel delitto di induzione indebita è proprio il vantaggio indebito - al pari della minaccia tipizzante la concussione - ad assurgere al rango di criterio di essenza della fattispecie induttiva giustificando (alla luce del principio di colpevolezza) la punibilità dell'indotto.

É vero che il vantaggio indebito del privato, che costituisce l'elemento tipizzante del delitto di induzione indebita, rappresenta anche la finalità avuta di mira dal privato nel delitto di corruzione di cui all'art. 319 cod. pen. ma il precipitato logico che si trae dalla ricostruzione dei criteri differenziali fra il delitto di cui all'art. 319-quater cod. pen. e le fattispecie corruttive poggia sulla differenza strutturale tra le fattispecie incriminatrici: nel delitto di corruzione difetta l'abuso della funzione o dei poteri pubblici che, nel delitto di induzione indebita, costituisce l'innesco del processo volitivo del privato. Solo nella fattispecie di induzione indebita all'abuso di potere o qualità corrisponde uno stato di soggezione psicologica e l'abuso é lo strumento per ottenere, con efficienza causale, la prestazione indebita.


Segnalazione a cura di Benedetta Mauro


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