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Diritto Penale

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CASELLARIO GIUDIZIARIO - Corte costituzionale sent. n. 179/2020

IL DISPOSITIVO

La Corte Costituzionale “Dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 del D.P.R. 313/2002 (T.U. casellario giudiziale) nella parte in cui non prevede […] che nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all’art.186 cod. strada che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell’ordinanza che dichiara l’estinzione del reato medesimo ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, cod. strada”

IL CASO

Con ordinanza del 19/04/2019 e del 10/09/2018, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione e il Tribunale di Napoli hanno sollevato questione di illegittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 DPR 313/2002 (T.U. casellario giudiziale) in riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione. Il giudizio di legittimità è stato promosso poiché dette norme prevedono la menzione nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale della sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 186 cod. strada, nonostante sia stato dichiarato estinto per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada.


LA QUESTIONE

Le due ordinanza sollevano questioni analoghe.

Con riferimento all’art. 3 Cost., i giudici rimettenti lamentano la disparità di trattamento tra i soggetti che beneficiano dei provvedimenti relativi all’art. 186 cod. strada (quando il reato sia dichiarato estinto per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità) e coloro che, aderendo o non opponendosi ad altri procedimenti, come il patteggiamento o il decreto penale di condanna, beneficiano della non menzione dei relativi provvedimenti nei certificati. Si tratterebbe, infatti, di pronunce tutte caratterizzate da una comune finalità deflattiva e con correlativi risvolti premiali per l’imputato, ma che ricevono un trattamento impari.

Ancora, l’irragionevolezza emergerebbe, ulteriormente, dalla non menzione, nei certificati del casellario, delle condanne per le quali sia stata pronunciata la riabilitazione, posto che per i citati provvedimenti la riabilitazione è esclusa, essendosi il reato estinto.

Con riferimento all’illegittimità costituzionale delle norme in commento con l’art. 27 Cost., invece, si può far presente che l’estinzione del reato, a seguito della prestazione del lavoro di pubblica utilità, ha una finalità di risocializzazione che non è più giustificabile con lo strascico pregiudizievole rappresentato dalla menzione del reato estinto nei certificati rilasciati dal casellario. In tale prospettiva, la menzione dei provvedimenti di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada risulterebbe disfunzionale all’obiettivo della rieducazione del reo, in quanto sarebbe di ostacolo al reinserimento sociale del soggetto che abbia ottenuto e concluso con successo lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

LA SOLUZIONE

La Consulta recepisce le doglianze e dichiara fondate le questioni prospettate con riferimento ad entrambi i parametri evocati.

In particolare, ravvisa una palese violazione dell’art. 3 Cost., in quanto la declaratoria di estinzione del reato, ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada consegue al compimento di condotte in favore della collettività, nell’ottica di risocializzazione del reo. Pertanto, risulterebbe irragionevole escludere dal beneficio della non menzione tale categoria di provvedimenti che, invece, è riconosciuta ex lege a chi si limiti a concordare l’applicazione di una pena in forza di un provvedimento sotto più aspetti equiparato a una sentenza di condanna.

La questione è fondata anche con riferimento all’art. 27, comma 3, Cost., in quanto, l’estinzione del reato per positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità testimonia il percorso rieducativo del condannato. Pertanto, la menzione della condanna nel casellario creerebbe prevedibili difficoltà nell’accesso a nuove opportunità lavorative.


Segnalazione a cura di Maria Simonetti



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