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Diritto Penale

FURTO - STATO NECESSITÀ - Cass. , Sez. V, 3 aprile 2020, n. 11289

MASSIMA “la causa di giustificazione dello stato di necessità deve essere ricollegabile ad un bisogno impellente, e dunque a una sottrazione minimale, esigua, destinata ad una immediata soddisfazione dell'esigenza alimentare.”

IL CASO La Corte d’Appello di Genova ha confermato la pronuncia del Tribunale, che aveva condannato l’imputato a mesi due di reclusione e 80 euro di multa per il reato di tentato furto aggravato, previa concessione delle attenuanti di cui all’art. 62 n.4 c e 62 bis c.p., ritenute equivalenti alla recidiva quinquennale, per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di generi alimentari ( per un valore di 32 euro) presso un supermercato, senza riuscire nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà.

LA QUESTIONE L’imputato con il ricorso presentato ha dedotto il vizio di motivazione poiché i giudici d’appello non hanno riconosciuto la causa di giustificazione dello stato di necessità ex art 54 c.p. Il ricorrente, infatti, aveva sostenuto di aver commesso il furto per fame, ma la causa di giustificazione era stata negata in quanto il valore della merce anche se non rilevante era considerevole e secondo la difesa tale motivazione sarebbe illogica

LA SOLUZIONE La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha affermato che affinché possa configurarsi la causa di giustificazione dello stato di necessità è necessario che il bisogno alimentare da soddisfare sia impellente. L’esigenza di sopperire a gravi e urgenti esigenze alimentari sussiste allorquando l’autore del furto sottragga e si impossessi di beni alimentari di un valore minimale e esiguo che, in quanto tali, siano destinati all’immediata soddisfazione del bisogno alimentare. Pertanto, il valore della merce, anche se non rilevante, è tuttavia considerevole e ciò esclude l’operatività dello stato di necessità ex art 54 c.p.

Segnalazione a cura di Ludovica D’Agostino


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