MASSIMA “Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis c.p., rientrano nella nozione di "privata dimora" i luoghi che hanno le caratteristiche proprie dell'abitazione o nei quali si svolgono atti della vita privata in modo riservato e con preclusione dell'accesso a terzi, non essendo sufficiente che si tratti soltanto di luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata.”
IL CASO La Corte d’Appello di Bologna confermava la sentenza del Giudice di prime cure con cui l’imputato era stato condannato per furto in privata dimora per essersi introdotto, al fine di trarne profitto, in un hotel chiuso al pubblico, impossessandosi di alcune monete lì reperite. Avverso la decisione ha proposto ricorso in Cassazione l’imputato lamentando che per privata dimora si debba intendere esclusivamente il luogo in cui si svolgono atti di vita privata, posto che l’albergo, pur essendo chiuso al pubblico, era occasionalmente aperto per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione. In ogni caso, sostiene il ricorrente, la hall nella quale è avvenuto il furto, era accessibile a chiunque a prescindere dalla chiusura al pubblico della struttura.
LA QUESTIONE Dibattuta è questione relativa alla nozione di edificio o altro luogo destinato ad abitazione ovvero si discute se in essa rientrino anche le stanze di albergo, le roulottes ecc. Una risposta a tale quesito si può provare a dare in base all’interpretazione relativa al fatto che la fattispecie possa integrare o meno un reato complesso. Infatti, in caso affermativo, la nozione di abitazione dovrà coincidere con quella di domicilio delineata nell' art. 614; in caso contrario, evidentemente, sarà sufficiente riscontrare una destinazione effettiva del luogo (anche se saltuaria e non in atto al momento del furto) all'uso abitativo da parte del soggetto passivo. Le Sezioni Unite, con sentenza 31345 del 2017, hanno chiarito che rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare. Di conseguenza, non possono rientrarvi i luoghi di lavoro, salvo che il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa. In giurisprudenza (Cass. pen. sez. V, 25/5/2011) si è affermato che integra il tentato furto in abitazione, e non il tentato furto aggravato dal fatto di essere commesso sul bagaglio dei viaggiatori, la condotta di colui che si introduca in una struttura alberghiera e tenti ulteriormente di introdursi in alcune camere occupate dagli ospiti all'evidente scopo di impossessarsi dei loro effetti personali, considerato che la circostanza aggravante di cui all'art. 625, co.1, n. 6 ricorre quando la sottrazione si riferisca al bagaglio dei viaggiatori depositato o in transito negli ambienti dell'albergo di comune frequentazione o accesso mentre essa non ricorre quando il bagaglio sia depositato in stanza o nell'appartamento assegnato al cliente. LA SOLUZIONE La Suprema Corte ha affermato come la nozione di luogo di privata dimora ricomprenda i luoghi in cui in via transitoria si svolgano atti di natura privata, non intendendosi come tali in via esclusiva luoghi destinati in senso stretto ad abitazione. A titolo paradigmatico, la Corte ha rammentato che integra il tentato furto in abitazione (art. 56 e 624 bis, c.p.) la condotta di colui che s'introduca in una struttura alberghiera e tenti ulteriormente di introdursi in alcune camere occupate dagli ospiti all'evidente scopo di impossessarsi dei loro effetti personali. Integra, altresì, il delitto di furto in abitazione (art. 624 bis, c.p.), la condotta di colui che commetta il furto all'interno di un campo di tennis inserito in un complesso alberghiero, considerato che esso costituisce pertinenza dell'albergo e luogo nel quale i soggetti che ivi si intrattengono, anche solo per svolgere attività ludica, pongono in essere atti relativi alla propria sfera privata. In conclusione non è sufficiente il fatto che il furto avvenga in un albergo, ossia in un esercizio destinato all'affluenza del pubblico, per escludere il reato di cui all'art. 624 bis c.p. Poste tali premesse, hanno evidenziato i Supremi Giudici che, nella fattispecie, l'azione furtiva era stata posta in essere nella hall di un hotel chiuso per la stagione invernale e aperto temporaneamente per lo svolgimento di lavori di ristrutturazione, sicché l'introduzione nella hall era stata furtiva e non concomitante ad un'apertura dell'esercizio al pubblico. Non sussistevano, pertanto, i presupposti per la richiesta derubricazione della qualificazione giuridica del fatto.
Segnalazione a cura di Mattia Di Florio
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