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Diritto Penale

FURTO CON STRAPPO - Cass., Sez V, 7 FEBBRAIO 2020, n. 17953

MASSIMA

"Si configura il furto con strappo quando la violenza è immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, anche se, a causa della relazione fisica intercorrente tra cosa sottratta e possessore, può derivare una ripercussione indiretta e involontaria sulla vittima".


IL CASO

La Corte di Appello di Milano aveva confermato la sentenza con cui il giudice di prime cure aveva condannato l’imputato alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione ed di Euro 300 di multa per il reato di cui all'art. 56 c.p. e art. 624 bis c.p., comma 2. Dalla ricostruzione dei fatti operata in giudizio era emerso che questi aveva tentato di impossessassi della collanina d'oro della persona offesa strappandogliela dal collo, non riuscendo tuttavia nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà.


LA QUESTIONE

La Suprema Corte è chiamata ad operare la corretta qualificazione giuridica della condotta posta in essere dall’imputato, dovendo in particolar modo stabilire se i fatti di causa possano essere giudicati punibili ai sensi dell’art. 624 bis c.p., configurandosi in tal caso il delitto di furto con strappo, o piuttosto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 624 e 625 n.2 c.p., nel qual caso la condotta sarebbe assoggettata al più mite trattamento sanzionatorio previsto per il reato di furto semplice con l’aggravante della violenza sulle cose. Il ricorrente eccepiva infatti che per insegnamento della stessa Cassazione 44976/2016, affinché possa configurarsi il delitto di furto con strappo è necessario che la condotta non solo sia connotata da un certo grado di violenza – sia pur sulla cosa e non sulla persona – ma che tale condotta violenta debba riverberarsi anche sulla persona offesa, la quale invece, nel caso in esame, aveva affermato di non essersi accorta di nulla.


LA SOLUZIONE

Richiamando la propria giurisprudenza costante, la Suprema Corte ha stabilito che la sensazione provata dalla vittima, che nel caso di specie potrebbe non essersi nemmeno accorta di quanto accaduto, non rileva ai fini dell’esclusione della configurabilità del reato tipico di furto con strappo. Tale reato si verifica infatti tutte quelle volte in cui il soggetto attivo ha necessità di compiere un determinato gesto, lo strappo appunto, al fine di superare quella forza di coesione consistente nella relazione fisica tra il possessore e la cosa sottratta. Ciò che rileva ai fini della configurazione del reato non è dunque la violenza effettivamente esercitata sul soggetto passivo o comunque da questi percepita, (che ben potrebbe non esserci, tant’è che laddove vi fosse si configurerebbe il più grave reato di rapina) bensì la sussistenza delle modalità tipiche della condotta, consistenti nell’esercitare violenza sulla res oggetto di furto mediante l’azione di strappo della stessa di dosso o dalle mani della vittima. Ed è proprio tale condotta tipica che rappresenta elemento di discrimen tra la fattispecie di cui all’art 624 bis e quella di furto semplice, sia pur aggravata da violenza sulle cose. La Corte ci insegna infatti che sussiste l’aggravante della violenza sulle cose ogniqualvolta il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura o il danneggiamento della cosa altrui, o per “vincere la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui”. In tale ultimo caso, seppur venga parimenti esercitata un’azione violenta sulla cosa altrui, non sussiste infatti una relazione fisica tra la persona offesa e la res verso cui è diretta l’azione di spossessamento, relazione che rappresenta invece elemento distintivo del reato di cui all’art. 624 bis, e che il reo cerca di spezzare attraverso appunto l’azione tipica di strappo.


Segnalazione a cura di Fabio Casaburi




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