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Diritto Penale

FURTO - 131 bis cp - Cass. pen. sez. V, 13 luglio 2020, n. 30434

LA MASSIMA

“La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. può essere dichiarata anche in presenza di più reati che sono legati dal vincolo della continuazione, purché non espressivi di una tendenza o inclinazione al crimine”.


IL CASO

La Corte d’Appello confermava il giudizio di colpevolezza nei confronti dell’imputato, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, 110, e 624 c.p., per essersi impossessato, in concorso con altri e in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di capi d’abbigliamento e accessori, dopo averli prelevati dagli scaffali di diversi esercizi commerciali, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Nell’impugnare la sentenza emessa in secondo grado, il ricorrente lamentava la totale assenza di motivazione relativamente alla richiesta di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis c.p. per la particolare tenuità del fatto.

La Corte d’Appello, difatti, si limitava a confermare la sussistenza della continuazione tra i plurimi reati di furto commessi dall’imputato nel medesimo contesto spazio-temporale, omettendo ogni valutazione in merito all’inclinazione criminosa del ricorrente, nonché in relazione alla ravvisabilità dei presupposti applicativi della causa di non punibilità.


LA QUESTIONE

La Suprema Corte è chiamata a stabilire se, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis c.p., rilevi o meno, quale causa ostativa alla relativa concessione, la ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati contestati.

A tal proposito, si ravvisano nella giurisprudenza di legittimità orientamenti contrastanti circa la sussumibilità nella nozione di “comportamento abituale”, che funge da condizione ostativa all’applicazione dell’art. 131-bis c.p., dell’ipotesi di commissione di una pluralità di reati ritenuti avvinti dalla medesimezza del disegno criminoso, ai sensi dell’art. 81 c.p.


LA SOLUZIONE

La sezione V della Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata per non avere affrontato, neppure implicitamente, la questione relativa all’applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis c.p nel caso di specie.

In particolare, la Corte di legittimità ha affermato che la ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tra i plurimi reati di furto commessi dall’imputato, ai sensi dell’art. 81 c.p., non costituisce circostanza preclusiva determinante ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

Secondo la Corte, occorre valutare l’incidenza della continuazione in ogni suo aspetto, tra cui, esemplificativamente, la gravità del reato, la capacità a delinquere, i precedenti penali e giudiziari, la durata temporale della violazione e il numero di disposizioni violate, le motivazioni sottese alla condotta e la condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato.

Pertanto, in assenza di una valutazione che tenga specificamente conto dei fattori menzionati, non può ritenersi immediatamente desumibile dalla sussistenza del vincolo della continuazione la circostanza dell’abitualità nel reato dell’imputato e, conseguentemente, l’automatica preclusione dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.

Tale disposizione, difatti, prevede quale limite applicativo della causa di esclusione della punibilità la circostanza che il fatto commesso dall’imputato risulti frutto di un comportamento abituale, che costituisca in quanto tale espressione di una tendenza o inclinazione al crimine.

La ratio relativa alla previsione di un trattamento sanzionatorio attenuato a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione, al contrario, si giustifica alla luce della minore offensività delle condotte che costituiscono frutto di un’unica risoluzione criminosa, in quanto ritenute con minore probabilità espressione di un’inclinazione a delinquere. La contestualità delle condotte, dunque, è piuttosto indice di un’unitaria e circoscritta risoluzione criminosa.

In conclusione, la Suprema Corte ha affermato che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis c.p., può essere dichiarata anche in presenza di una pluralità di reati legati dal vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 81 c.p., purché, in concreto, non costituiscano espressione di una tendenza o inclinazione al delitto dell’imputato, non potendo prescindersi, comunque, da una puntuale motivazione in tal senso.


Segnalazione a cura di Claudia Caselgrandi





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