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Diritto Penale

FALSO MATERIALE - 482 cp. - Corte Cass., Sez. feriale, 16 settembre 2020 n. 26108

LA MASSIMA

“La riproduzione fotostatica di uno sgravio amministrativo inesistente, priva di attestazione di autenticità e dei requisiti di sostanza e di forma, capaci di farla sembrare un atto originale o quantomeno comprovante l’esistenza di un atto corrispondente, non può integrare i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.”


IL CASO

La Corte di appello conferma la condanna dell’imputato per il reato di tentata truffa aggravata e di falso ai sensi degli artt. 477 e 482 cod. pen. per aver lo stesso, in qualità di amministratore unico di società srl, compiuto, con artifici e raggiri, atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore Equitalia spa. In particolare, al fine di neutralizzare la procedura esecutiva in atto, l’imputato aveva formato una falsa corrispondenza, attestante la cancellazione dell’iscrizione a ruolo, consegnando poi il documento all’ufficiale di riscossione.


LA QUESTIONE

Si tratta di verificare se siano integrati gli elementi costitutivi del reato di falsità materiale, atteso che il caso in esame verte su una riproduzione fotostatica di un atto inesistente.


LA SOLUZIONE

Prima delle Sezioni Unite del 2019, si contrapponevano due orientamenti giurisprudenziali.

Per il primo, una fotocopia contraffatta assume rilevanza penale soltanto laddove siano presenti “attestazioni formali che la facciano figurare come estratta da un documento originale” pertanto “ la formazione ad opera del privato di una falsa fotocopia di un documento originale inesistente, priva di qualsiasi attestazione che confermi la sua originalità o la sua estrazione da una originale esistente, non integra alcuna ipotesi di falso documentale, anche nell’eventualità in cui la stessa abbia, in astratto e per la sua verosimiglianza, attitudine a trarre in inganno i terzi” potendo in tal caso rilevare a titolo di truffa”.

Per il secondo orientamento “l’esibizione di una fotocopia recante il contenuto apparente di un atto pubblico implica la falsa formazione di tale atto al fine di trarne la copia” e nessun rilievo viene dato alla mancanza di dichiarazione di autenticità della fotocopia essendo sufficiente che “con la falsa rappresentazione offerta dalla fotocopia, l’atto appaia, contrariamente al vero, esistente”. Si configura falso materiale ogni volta in cui la falsa fotocopia, anche se priva di attestazione di conformità all’originale, sia presentata con l’apparenza di un documento originale capace di trarre in inganno i terzi di buona fede.

A fronte di questo contrasto, con sentenza n. 35814 del 2019, le Sezioni Unite sono intervenute ponendo attenzione non tanto sulla forma dell’atto contraffatto quanto piuttosto sui suoi effetti stabilendo che “la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale”.

Ritornando al caso portato innanzi alla sezione feriale, la Corte, confermando le Sezioni Unite del 2019, stabilisce che la riproduzione fotostatica di uno sgravio amministrativo inesistente, priva di attestazione di autenticità e dei requisiti di sostanza e di forma, capaci di farla sembrare un atto originale o quantomeno comprovante l’esistenza di un atto corrispondente, non può integrare i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.

Per tali ragioni la Corte di Cassazione relativamente al capo esaminato, annulla la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.


Segnalazione a cura di Benedetta Mauro



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