LA MASSIMA
“Con l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, le condotte di formazione nonché di utilizzo di un assegno circolare falso da parte di colui che non abbia concorso alla falsità non integrano alcun illecito penale”.
IL CASO
Avverso la sentenza di condanna resa dalla Corte territoriale, l'odierna imputata ha depositato ricorso per Cassazione. La ricorrente, in particolare, era stata condannata per i delitti di truffa e di uso di assegno circolare falso, compiuti allo scopo di acquistare un'imbarcazione.
Con il ricorso per Cassazione l'imputata si duole, in primo luogo, dell'incerta ricognizione fotografica operata nei suoi confronti e posta a fondamento della propria penale responsabilità all'esito del giudizio di primo grado; ulteriore motivo di doglianza è stata la mancata indicazione analitica della pena base individuata dal giudice di merito nonché il reato più grave.
QUESTIONE
Avuto riguardo alla condotta di utilizzo di assegno circolare falso, contestato all'odierna ricorrente e successivamente al rilievo della depenalizzazione operata dal d.lgs. n. 7/2016, la Corte di legittimità si è interrogata in ordine alla sussumibilità di detto comportamento nell'alveo dell'art. 491 cod. pen.
SOLUZIONE
La Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'impugnazione spiegata dalla ricorrente: per un verso, la lamentata illegittimità dell'individuazione fotografica è stata esposta dall'imputata solo innanzi alla Corte di legittimità; per altro verso, la doglianza avente ad oggetto la dedotta illegalità della pena comminatale è stata ritenuta eccessivamente generica.
Il suddetto pronunciamento, tuttavia, non è stato ritenuto ostativo al rilievo dell'avvenuta depenalizzazione delle norme incriminatrici (artt. 485 e 491 cod. pen.) in contestazione alla ricorrente.
In adesione all’indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale non costituisce illecito penale la formazione e l'utilizzo di un assegno circolare falso, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento impugnato, limitatamente al delitto di falso.
Attesa la depenalizzazione del comma 2 dell'art. 485 cod. pen., invero, le categorie di atti pubblici menzionate dall'art. 491 cod. pen. - testamento olografo, cambiale od altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore - non sono suscettibili di ricomprendervi la categoria dell'assegno circolare.
Quale discrimine tra le categorie dei suddetti titoli, rilevano le concrete modalità di circolazione del titolo (assente nell'assegno circolare; consentita nei titoli di credito menzionati nell'art. 491 cod. pen.) nonché la correlata velocità di diffusione nel mercato dei titoli.
L'eventuale commissione della suesposta condotta di falsificazione, pertanto, integra un mero illecito civile.
Segnalazione a cura di Cristina Monteleone
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