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Diritto Penale

ELEMENTO PSICOLOGICO - 423 c.p. - 424 c.p. - Cass. Pen., sez.V, 22 novembre 2019, n. 47596

MASSIMA

“Il discrimine tra il reato di danneggiamento seguito da incendio (art. 424 cod. pen.) e quello di incendio (art. 423 cod. pen.) è costituito dall'elemento psicologico del reato. Nell'ipotesi prevista dall'art. 423 cod. pen. esso consiste nel dolo generico, cioè nella volontà di cagionare un incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tende ad espandersi e non può facilmente essere contenuta e spenta, mentre, invece, il reato di cui all’art. 424 cod. pen. è caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento”.

IL CASO Tizio ha appiccato il fuoco a erba di sfalcio, cartoni legnami, in modo che le fiamme danneggiassero le piante di nocciolo sul terreno di Mevio. La Corte d’Appello, qualificato il fatto a sensi dell’art. 424 c.p. danneggiamento seguito da incendio, ha dichiarato non doversi procede perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione con conferma delle statuizioni civili. Il difensore dell’imputato ha impugnato la decisione, in ordine all'elemento soggettivo: l'abitudine dell'imputato di bruciare le proprie cose nel medesimo luogo rivela l'accortezza ad accendere il fuoco in un luogo sicuro, e dimostra l'assenza di alcun intento di danneggiare.


LA QUESTIONE Sulla base di quali elementi operare la distinzione fra i reati di cui all’art. 423 c.p. e 424 c.p.


LA SOLUZIONE Secondo la Corte il discrimine tra il reato di danneggiamento seguito da incendio, art. 424 c.p., e quello di incendio, art. 423 c.p., è costituito dall'elemento psicologico del reato. Invero, nell’ipotesi di cui all’art. 423 c.p. esso consiste nel dolo generico, cioè nella volontà di cagionare un incendio, inteso come combustione di non lievi proporzioni, che tende ad espandersi e non può facilmente essere contenuta e spenta. Mentre il reato di cui all'art. 424 cod. pen. è caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento; quest’ultima circostanza esula dalla volontà del soggetto agente. Ne consegue che chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, sarà responsabile del reato di danneggiamento, nella forma consumata o tentata. Viceversa se detto pericolo sorge o se segue l’incendio si verifica la condizione sufficiente per integrare l’ipotesi di danneggiamento seguito da incendio. In quest’ultima ipotesi il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 c.p.



Segnalazione a cura di Camilla Bignotti

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