top of page
Diritto Penale

DOLO EVENTUALE - FRODE FISCALE - Cass., sez. III, sent. 22 aprile 2020, n. 12680


MASSIMA

“È configurabile il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti anche in caso di dolo eventuale, da intendere in termini di lucida accettazione, da parte dell’agente, dell’evento lesivo, e quindi anche del fine di evasione o di indebito rimborso, come conseguenza della sua condotta”.


IL CASO

La Corte di Cassazione ha esaminato un ricorso proposto avverso un’ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione per il riesame, che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo di somme di denaro, ritenute profitto del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. In particolare, il reato in questione veniva contestato al legale rappresentante della società, in quanto commesso mediante registrazione e utilizzazione delle fatture emesse da due società “cartiere”, che omettevano di versare l’I.V.A. all’erario.

Avverso l’ordinanza, il legale rappresentante lamentava vizi legati alla valutazione dell’elemento soggettivo del delitto in questione. Infatti, si contestava la ricostruzione della componente volontaristica operata dal giudice del riesame, che aveva riscontrato alcuni indicatori dal quale desumere la sussistenza di un dolo eventuale. Fattispecie che il difensore del ricorrente giudicava incompatibile con il dolo specifico previsto dall’art. 2 d.lgs. 74 del 2000; oltre a denunciare un vizio di motivazione all’interno dell’ordinanza, in quanto fondata soltanto su valutazioni indiziarie.


LA QUESTIONE

Al centro della controversia vi è la compatibilità del dolo eventuale con il dolo specifico del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, poiché, a fronte di un indirizzo favorevole ormai consolidato in giurisprudenza, permangono orientamenti contrari. Infatti, altra parte alla giurisprudenza di legittimità ha negato tale compatibilità, seppur con riferimento ad altre fattispecie delittuose, ritenendo che la componente intenzionale del fine della condotta si ponga in contrasto con l’accettazione solo in via ipotetica del conseguimento di un risultato.

Peraltro, la dottrina appare ancora più critica sulla compatibilità di queste due figure giuridiche, osservando come il reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74 del 2000 richieda un dolo specifico. Convincimento che si giustifica in ragione della funzione di garanzia, o comunque selettiva delle condotte rilevanti, ascritta al dolo specifico, per cui il reato non si configurerebbe laddove il fine voluto dall’imputato sia diverso da quello previsto dalla norma. Di conseguenza, ciò renderebbe illogica un’imputazione sorretta dalla mera accettazione del rischio.

Tuttavia, sulla questione si inseriscono anche autorevoli precedenti di segno contrario della Corte di Cassazione, che hanno risolto in senso positivo i dubbi legati alla compatibilità tra le due forme di dolo, proprio con riferimento al reato in questione. Infatti, sussiste un orientamento constante in giurisprudenza, che ammette la configurabilità del dolo eventuale in numerose fattispecie di cui al d.lgs. 74 del 2000, anche laddove si richieda una finalizzazione volontaria della condotta, ossia un dolo specifico.


LA SOLUZIONE

Nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione conferma l’orientamento consolidato, riconoscendo la compatibilità tra il dolo eventuale e il dolo specifico del reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74 del 2000. In particolare, a fondamento della propria decisione, i giudici richiamano il principio enunciato dalle Sezioni Unite con sent. 26 novembre 2009, n. 12433, Nocera, in materia di ricettazione, ossia un reato a dolo specifico. In tale occasione, infatti, si era affermato che il delitto di ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, essendo sufficiente la rappresentazione della concreta possibilità della provenienza illecita del bene, con conseguente accettazione del rischio, alla quale si aggiungerebbe la necessaria accettazione dell’evento.

Inoltre, la sentenza del 2020 evidenzia come sulla questione di compatibilità si siano espresse anche le Sezioni Unite del 24 aprile 2014, n. 38343, Thyssenkrupp, le quali superano la teoria dell’accettazione del rischio, richiedendo un quid pluris da parte dell’imputato. Quest’ultimo dovrà aver operato un giudizio di bilanciamento tra opposti interessi, che lo porta a preferire il proprio vantaggio personale, accettando la possibilità di realizzare il fine specifico previsto dalla norma.

Pertanto, individuati i precedenti favorevoli, la sezione semplice della Corte di Cassazione osserva come non esistano preclusioni normative alla sovrapponibilità delle due forme di dolo, distinte soltanto per il loro contenuto. A conferma di ciò, si è osservato che nella struttura del dolo eventuale si ravvisano elementi rappresentativi e volitivi inclusivi del fine specifico richiesto dalla legge, poiché l’agente accetta la possibilità di realizzare la finalità prevista dalla norma incriminatrice.

Chiarita la compatibilità nel delitto di frode fiscale, i giudici rigettano gli ulteriori motivi di ricorso. Da un lato, ritengono sufficiente il dolo eventuale per la configurazione dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma e, dall’altro, confermano che l’indagine su tale componente si realizza su un piano indiziario, essendo sufficiente valutare la ricorrenza di alcuni indicatori, già individuati nella sentenza delle Sezioni Unite Thyssenkrupp. Nel caso in oggetto, infatti, l’ordinanza aveva riscontrato la sussistenza del dolo in ragione della lontananza della condotta tenuta da quella doverosa, della durata e della ripetizione dell’azione, del comportamento successivo al fatto e del fine perseguito.

Di conseguenza, si è ribadito che il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si configura anche in presenza del dolo eventuale.


Segnalazione a cura di Erik Giachello




Ci trovi anche



7 visualizzazioni0 commenti

Comentarios


bottom of page