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Diritto Penale

DIRITTO D’AUTORE - ELEMENTI NEGATIVI - Cass. Sez. III, 20 gennaio 2020, n.2000

MASSIMA “l’onere della prova che l’opera dell’ingegno sia caduta in pubblico dominio a seguito dell’intervenuto decorso del termine di settanta anni, in quanto destinata a privare di rilevanza penale la condotta prevista dall’art. 171 ter, lett. b), legge n. 633 del 1941, grava su chi intende avvalersene, non ravvisando sul punto alcuna inversione dell’onere probatorio”


IL CASO La questione in esame prende spunto dal ricorso presentato da un imputato che era stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 171 ter lett.b) , legge n.633 del 1941 per aver abusivamente riprodotto, ai fini di lucro, svariate opere scientifiche di cui deteneva, oltre ad esemplari già stampati, copie all’interno del proprio pc. In particolare, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo il difetto di motivazione poiché i giudici d’appello non avrebbero valutato il superamento del limite temporale previsto in materia di diritto d’autore che, se accertato, avrebbe portato all’assoluzione.


LA QUESTIONE La questione oggetto della sentenza in esame si incentra sul perimetro di rilevanza penale della condotta di chi abusivamente riproduce e detiene opere dell’ingegno rispetto al limite temporale di settanta anni dalla morte dell’autore, previsto per i diritti di utilizzazione economica. In particolare, i giudici di legittimità si sono interrogati su chi debba ricadere l’onere probatorio del decorso del limite temporale che escluse la rilevanza penale del fatto.


LA SOLUZIONE La Corte di Cassazione nella sentenza in esame coglie l’occasione per chiarire il perimetro di rilevanza penale del reato di cui all’art.171 ter lett.b) , legge n.633 del 1941. Si afferma che quest’ultimo è integrato dalla condotta di detenzione su elaboratore elettronico, per uso personale e al fine di profitto, di opera dell’ingegno abusivamente riprodotta e destinata alla realizzazione di copie cartacee da porre in vendita. Va però evidenziato che il reato di cui si discute è posto a tutela del diritto d’autore, ne consegue quindi che il fatto non assume rilevanza penale pur, se l’opera si utilizza ai fini di profitto, quando siano trascorsi settanta anni dalla morte dell’autore e l’opera è considerata di pubblico dominio e, pertanto, non è più soggetta alla suddetta tutela. L’art. 25 della l. b. 633 del 1941, infatti, prevede che “ i diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.” Chiarito che la condotta di riproduzione e vendita di un’opera ha rilevanza penale solo se effettuata nell’arco temporale di settanta anni dalla morte dell’autore è sorta la questione se è la pubblica accusa a dover dimostrare l’assenza del decorso del termine in questione o se invece è a carico dell’imputato dare la prova positiva del superamento del limite temporale. Secondo i giudici di legittimità, essendo il decorso del termine di settanta anni un’eccezione che priva di rilevanza penale il fatto, l’onere di allegazione dell’elemento negativo grava sulla parte che intende beneficiarne e, quindi, sull’imputato, dovendo la pubblica accusa fornire la prova della sussistenza degli elementi del fatto tipico. Non si tratta di un’inversione dell’onere della prova, ma dell’applicazione dei principi generali di prova nel processo penale, in quanto l’allegazione e la prova degli elementi negativi, che escludono la rilevanza penale del fatto, sono a carico di chi intende avvalersene, mentre la pubblica accusa deve dare prova di tutti gli elementi positivi che fondano la responsabilità penale. La pubblica accusa deve, pertanto, provare solo ciò che fonda la responsabilità penale, e non dimostrare l’assenza di elementi che la escludono. Si evidenzia che ciò è conforme all’impianto costituzionale, in quanto oggetto del processo penale è la colpevolezza dell’imputato e non la sua innocenza, che deve essere provata dalla pubblica accusa al di là di ogni ragionevole dubbio, mentre la presenza di elementi che escludono il reato sono a carico dell’imputato il quale potrà anche solo insinuare il dubbio della loro esistenza. Pertanto, il decorso del termine di settanta anni che esclude la rilevanza penale della distribuzione e detenzione di opere dell’ingegno ai fini di lucro deve essere allegata, ed eventualmente provata, dall’imputato in quanto elemento negativo del fatto. Ciò avviene anche per le cause di giustificazione, per la non rappresentabilità e la non evitabilità nella colpa specifica, e per l’assenza di un pericolo concreto per i reati di pericolo presunto.


Segnalazione a cura di Ludovica D’Agostino




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