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Diritto Penale

ASSOCIAZIONE STAMPO MAFIOSO - ELEMENTI - Cass. Pen., Sez. II, 12 febbraio 2021, n. 5614

LA MASSIMA

“Il reato di cui all'art. 416-bis c.p. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento”.


IL CASO

La Corte d’Appello confermava la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui all’art. 416 bis c.p., per aver organizzato un’associazione mafiosa denominata “Sacra Corona Unita” nel territorio leccese. Delitto aggravato dall’utilizzo di armi.

Gli imputati proponevano ricorso per Cassazione rilevando ognuno le proprie doglianze in relazione alla propria posizione processuale. Sebbene la diversità delle contestazioni, i ricorsi presentavano un filo conduttore comune, riguardante la sussistenza dell’associazione mafiosa oggetto del giudizio.

In particolare, contestavano l’esistenza di una vera e propria struttura criminale, asserendo, invece, di essere un gruppo di persone certamente dedito ad attività illecite, ma incapace di incutere timore e di creare una condizione di assoggettamento e di omertà, mancando ogni profilo di notorietà nella zona di influenza in cui l’organizzazione operava. Ne conseguiva la mancanza degli elementi strutturali del delitto associativo.


LA QUESTIONE

Nella sentenza in esame, i giudici di legittimità tornano a pronunciarsi sugli elementi strutturali del delitto di associazione di stampo mafioso, con riferimento ad un’articolazione periferica, c.d. “locale”, in difetto dell’esteriorizzazione della forza intimidatrice e in assenza della commissione di reati-fine.


LA SOLUZIONE

La Suprema Corte offre risposta positiva al quesito innanzi posto.

L’insorgenza di un nuovo gruppo finalisticamente e metodologicamente orientato al perseguimento di finalità mafiose, può ben sfruttare la notorietà dell’associazione “madre” stabilmente radicata in un determinato territorio, pur non esteriorizzando forza intimidatrice o non commettendo reati-fine. La natura derivativa della nuova associazione, consente alla generalità dei consociati di assimilare le posizioni della nuova organizzazione alla struttura storica e preesistente, di cui, la prima, ne costituisce una “costola”.

Pertanto, il collegamento della nuova struttura con quella “madre” e la forma organizzativa strutturata (distinzione di ruoli, riti di affiliazione, sostegno ai sodali in carcere, ecc..) lasciano presagire una già attuale pericolosità per l’ordine pubblico.

Peraltro, nel caso di specie, la carica intimidatoria emergeva chiaramente dalla circostanza che, i destinatari di imposizioni estorsive non avevano presentato alcuna denuncia né si erano registrate forme di collaborazione con l’autorità giudiziaria. Tipico atteggiamento omertoso che deriva dal vincolo associativo.

Dunque, il reato di cui all’art. 416 bis c.p. è configurabile anche in difetto di una espressa intimidazione e della commissione di reati-fine, qualora emerga il collegamento della struttura “locale” con quella “madre”.


Segnalazione a cura di Maria Simonetti




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