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Diritto Penale

CONTRABBANDO - 291 bis - Cass. pen. Sez. III, 28 GENNAIO 2020 n. 3465.

“L’art. 291 bis, c.1, del d.P.R. n. 43 del 1973 trova applicazione, in forza dell’art. 62 quater, commi 1 bis e 7 bis, del d.P.R. n. 504 del 1995, anche ai liquidi per sigarette elettroniche, secondo i criteri di equivalenza determinati sulla base di apposite procedure tecniche, con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in forza dei quali 1 ml di prodotto liquido da inalazione corrisponde a 5,63 gr. convenzionali”.

IL CASO La vicenda sottoposta all’attenzione della Suprema Corte riguarda l’impugnazione di un’ordinanza del Tribunale di Varese mediante la quale, sulla scorta di indizi del reato di contrabbando di prodotti liquidi per inalazione, è stato confermato il decreto di convalida di perquisizione e sequestro probatorio (emesso dal pubblico ministero) di flaconi contenenti liquidi per sigarette elettroniche. Questi, infatti, erano stati individuati dal personale dell’Agenzia delle Dogane in quantitativo non corrispondente a quanto dichiarato dall’indagato al momento del controllo doganale e in misura eccedente la franchigia prevista per il pagamento dei diritti doganali e dell’Iva dovuta.

LA QUESTIONE Tra i diversi motivi di doglianza, la difesa ha focalizzato l’attenzione sull’esigenza di contestare, ai fini penali, il meccanismo di equivalenza - previsto dalla direttiva doganale n. 11038/RU del 25 gennaio 2018 del Direttore dell’Agenzia delle dogane e monopoli - tra 1 ml di liquido di inalazione e 5,63 sigarette convenzionali, tutto al più rilevando tale equiparazione, secondo la tesi difensiva, ai soli fini utili alla quantificazione dell’imposizione dell’imposta sul consumo.

LA SOLUZIONE La Corte, attraverso una complessa ricostruzione sistematica della normativa esistente in materia, si è determinata nel senso di rigettare il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, motivando sulla base dell’assunto per cui debba innanzitutto ritenersi espressamente codificata l’equivalenza tra il tabacco lavorato estero e i liquidi da inalazione per sigarette elettroniche, ai sensi del d.P.R. n. 504 del 1995, rubricato Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, art. 62 quater, c. 7 bis (“le disposizioni degli articoli 291 bis, 291 ter e 291 quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1 bis del presente articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo di equivalenza di cui al comma 1 bis. Si applicano altresì ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5 bis del presente articolo le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50”). Tale equivalenza, secondo la Cassazione, consentirebbe di reputare corretta l’applicazione dell’art. 291 bis c.1, del d.P.R. n. 43 del 1973 - che contempla la fattispecie incriminatrice del contrabbando di tabacchi lavorati esteri (“chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall’articolo 9 della legge 7 marzo 1985n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni”) - anche in relazione ai prodotti di cui al comma 1 bis dell’art. 62 quater del d.P.R. n. 504 del 1995 (“i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del d. lgs. 24 aprile 2006 n. 219 e successive modificazioni, sono assoggettate ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al dieci per cento e al cinque per cento dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39 quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette”). La Corte, ha altresì spiegato che sebbene il comma 1 bis dell’art. 62 quater del d. P.R. n. 504 del 1995 non preveda specificamente un meccanismo di equivalenza tra liquido da inalazione e tabacco lavorato estero, comunque rinvia a tale scopo “all’equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli” (atteggiandosi così, il comma de qua a norma penale in bianco). Il rinvio è, nel caso di specie, alla direttiva doganale n. 11038/RU del 25 gennaio 2018 che richiama la correlata direttiva n. 6615 del 10 gennaio 2015 del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e con cui è stata prevista l’equivalenza di 1 ml di prodotto liquido da inalazione con 5, 63 sigarette convenzionali. La Cassazione, tutto ciò premesso, ha concluso spiegando che “in tale quadro, i commi 1 bis e 7 bis rappresentano norme penali in bianco, le quali, ai fini dell’applicazione dell’art. 291 bis, sono integrate da provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che si basano sul raffronto fra i tempi medi per il consumo di sigarette tradizionali (con un campione composto dalla cinque marche più vendute) e quelli per il consumo di sigarette elettroniche (con un campione composto da dieci marche di liquido in commercio). Si tratta di una tecnica normativa che deve essere ritenuta consentita, perché, in linea di principio, le norme penali possono essere rivestite di contenuti in base a norme extrapenali integratici del precetto penale che possono essere emanate anche da autorità amministrative o sovranazionali, le quali dettano disposizioni regolatrici od impongono divieti anche in base ad accertamenti scientifici relativi a situazioni storiche determinate, come avviene, appunto, nel caso di raffronto fra sigarette tradizionali e sigarette elettroniche in commercio in un determinato momento. E sono pienamente rispettati, nel caso di specie, i presupposti individuati dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. in particolare C. cost., n. 21 del 2009) per l’introduzione, nella descrizione del fatto incriminato, del riferimento ad elementi esterni al precetto, con funzione integratrice dello stesso; elementi che possono consistere anche in un richiamo a circolari amministrative. Infatti, la fonte legislativa, nel rispetto dei principi di riserva di legge e determinatezza della fattispecie, individua il nucleo di disvalore della condotta (contrabbando) e consente, tramite la tecnica del rinvio, l’adeguata identificazione del quadro normativo applicabile, comprensivo dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.”


Segnalazione a cura di Mara Scatigno


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