top of page
Diritto Penale

CONSENSO AVENTE DIRITTO - ATTI DISPOSIZIONE CORPO - Cass., Sez. I, 19 novembre 2019, n. 46895

Aggiornamento: 23 dic 2019

MASSIMA “'L’art. 5 cod. civ. - che, in ottica costituzionale, fa assurgere al rango di «libertà» il potere di disporre del proprio corpo - diviene espressione, in ragione della funzione sociale dell'individuo e della necessità di tutelare i fondamentali diritti costituzionali della libertà personale e della salute, del generale divieto dell'abuso del diritto, tanto che la clausola dell'ordine pubblico, insieme a quella del buon costume, operano come ostacolo a quegli atti dispositivi che risultino inaccettabili dal punto di vista dei parametri costituzionali perché mercificano il corpo umano, mediante la promessa o la corresponsione di denaro per la menomazione fisica, ovvero di tale corpo abusano per un fine di illecito vantaggio, essendo, dunque, la menomazione finalizzata a compiere un atto illecito e fraudolento.”


IL CASO Il caso prende spunto dal ricorso presentato per ottenere l’annullamento dell’ordinanza con cui era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di concorso nel delitto di cui all’art. 582 c.p. per aver il ricorrente inferto lesioni personali aggravate alla vittima consenziente, in vista di una frode assicurativa. Il ricorrente, in particolare, lamenta la non applicazione della causa di giustificazione del consenso dell’avente diritto di cui all’art. 50 c.p. per le lesioni compiute a danno della vittima che aveva prestato il proprio consenso.


LA QUESTIONE La questione, oggetto della sentenza in esame, si impernia nella valutazione circa l’efficacia scriminante del consenso della vittima per le lesioni ad essa cagionate che non abbiano comportato una menomazione permanente dell’integrità fisica, quando tali atti siano stati compiuti con la finalità di frodare l’assicurazione e, quindi, con una finalità illecita.


LA SOLUZIONE La Cassazione nella sentenza in esame per risolvere la questione suindicata propone una rilettura costituzionalmente orientata dell’art. 5 c.c. , che tradizionalmente delinea i limiti degli atti di disposizione del proprio corpo e del relativo consenso. Si evidenzia che con l’avvento della Costituzione repubblicana il corpo non può più essere considerato come oggetto di diritti, e ad oggi permane una visione sociale e funzionale dell’essere umano. Gli atti dispositivi del proprio corpo costituiscono esercizio di libertà e sono ritenuti ammissibili e leciti anche quando comportano menomazioni permanenti dell’integrità fisica solo qualora siano finalizzati al mantenimento o al ristoro della salute o siano esercizio dell’autodeterminazione procreativa ovvero anche quando siano espressione si solidarietà disinteressata. In questi casi, ciò che assume rilievo è la funzione sociale ed economicamente disinteressata della menomazione fisica, la quale costituisce espressione della libertà di disposizione del proprio corpo alla luce della lettura costituzionalmente orientata. Al contrario, qualora gli atti di auto-lesione, ancorché non superino il limite della menomazione permanente, sono comunque da considerarsi illeciti nel caso in cui siano finalizzati a ledere gli interessi di terzi estranei, poiché contrari all’ordine pubblico. L’ordine pubblico, che costituisce uno dei limiti degli atti di disposizione del proprio corpo ai sensi dell’art. 5 c.c., è una clausola generale che non pone il limite dell’esercizio di diritti fondamentali per esigenze superiori dello Stato, ma solo per il rispetto degli altri diritti fondamentali o del consesso sociale. Il diritto di disporre del proprio corpo incontra il limite dell’ordine pubblico quando del medesimo si abusa al fine di mercificare il proprio corpo ovvero per trarre vantaggi illeciti e, pertanto, viene esclusa l’efficacia scriminante del consenso dell’avente diritto di cui all’art. 50 c.p. nell’ipotesi in cui le lesioni, anche se non permanenti, siano state inferte con il consenso della vittima poiché lo stesso non può ritenersi validamente prestato, essendo in contrasto con un divieto di legge.



Segnalazione a cura di Ludovica D’Agostino

74 visualizzazioni0 commenti

Commentaires


bottom of page