LA MASSIMA
“Anche in presenza di dichiarazione di estinzione del reato di lottizzazione abusiva, il giudice può disporre la confisca urbanistica; la confisca di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380/2001 prescinde dalla necessità di una sentenza di condanna formale, potendosi fondare, la legittimità del provvedimento ablatorio, su un accertamento del fatto nei suoi componenti oggettivi e soggettivi, nel contraddittorio delle parti e dunque anche con le forme di una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione.”
“È legittima la confisca dei beni oggetto di lottizzazione abusiva anche quando non sia intervenuta sentenza di condanna, purché vi sia stato un pieno accertamento della responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa”.
IL CASO
La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva sia assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 323 c.p. perché il fatto non costituisce reato sia lo aveva prosciolto ex art. 531 c.p.p. dall’illecito contravvenzionale di lottizzazione abusiva di cui all’art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001 poiché estinto per prescrizione. Inoltre, ha confermato la confisca dei terreni abusivamente lottizzati.
Avverso la decisione di secondo grado, è stato proposto ricorso per Cassazione col quale il prevenuto lamenta l’erronea applicazione della confisca in presenza di un reato di lottizzazione abusiva prescritto prima della sentenza di primo grado.
In particolare, il ricorrente contesta il mancato accertamento di tale fattispecie sotto il profilo dell’elemento oggettivo e soggettivo. Sicché, l’intervento della prescrizione, con la sua efficacia istantanea, assurgerebbe a parametro rispetto al quale verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti idonei per l’ablazione dei beni.
LA QUESTIONE
La questione sollevata attiene alla legittimità della confisca disposta in presenza di prescrizione del reato maturata in primo grado. Più precisamente si fa riferimento al rapporto tra l’art. 129 c.p.p. e l’obbligo di accertamento ex art. 44 d.P.R. n. 380/2001: ci si è chiesti, cioè, se il giudizio possa proseguire soltanto per accertare l’applicazione della confisca nonostante l’acclarata prescrizione.
Sul quesito di diritto era intervenuta già in precedenza la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 13539/2020, cd. “Perroni”, secondo cui “il giudice di primo grado potrà disporre la confisca solo ove, anteriormente al momento di maturazione della prescrizione, sia stato comunque già accertato, nel contraddittorio delle parti, il fatto di lottizzazione nelle sue componenti oggettive e soggettive”.
La pronuncia Perroni sottolinea specificamente che “l’unico limite a che il processo penale possa progredire relativamente ad un'azione di accertamento finalizzata alla sola decisione sulla confisca urbanistica sarebbe rappresentato dall'estinzione maturata prima dell'esercizio dell'azione penale poiché, in tal caso, sarebbe impedito al giudice di compiere, nell'ambito di un giudizio che assicuri il contraddittorio e la piena partecipazione degli interessati, l'accertamento del reato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi.”
Ne discende, di conseguenza, che la confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 può essere disposta anche in presenza di una causa di estinzione, qual è la prescrizione, a due condizioni: innanzitutto, l’esistenza della lottizzazione abusiva deve rinvenire da un contraddittorio pienamente partecipato che consenta l’appuramento dell’elemento soggettivo e oggettivo; in secondo luogo, il giudizio di accertamento può svolgersi fino a che non intervengano i termini di prescrizione.
LA SOLUZIONE
La III Sezione della Suprema Corte rigetta il ricorso.
Nel caso di specie, infatti, la prescrizione era maturata nel dibattimento di primo grado; l’accertamento del reato di lottizzazione abusiva, insieme a quello di abuso in atti di ufficio, era proseguito innanzi al giudice di primae curae proprio nel corso del dibattimento all’esito del quale l’imputato era stato assolto dal reato ex art. 323 c.p..
Giova, poi, evidenziare che la valutazione sia della sussistenza dell’illecito lottizzatorio nei suoi aspetti oggettivo e soggettivo sia della sua prescrizione è avvenuta all’interno di un processo cumulativo. In tale sede “l’applicazione del principio affermato dalla pronuncia Perroni postula che il ricorrente alleghi che l'accertamento del reato lottizzatorio, nel processo cumulativo, sia proseguito dopo la maturazione del termine di prescrizione del reato indicando l'attività istruttoria compiuta in epoca successiva alla prescrizione del reato”.
Tuttavia, nell’ipotesi in esame, il ricorrente ha avanzato soltanto una generica censura sulla maturazione dei termini prescrittivi prima della pronuncia della sentenza di primo grado, oltre a contestare che la confisca sarebbe stata confermata contravvenendo ai principi sanciti dalla sentenza Perroni.
Il ricorrente, dunque, “non ha eccepito la maturazione della prescrizione del reato nel giudizio di primo grado. Né il ricorrente, con il ricorso per cassazione, ha dedotto, come è suo onere, che l'attività istruttoria del processo cumulativo, sarebbe proseguita dopo la prescrizione del reato, lamentando solo l'illegittimità della confisca perché disposta nel giudizio di primo grado nel quale è maturata la prescrizione.”
Segnalazione a cura di Vincenza Urbano
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