top of page
Diritto Penale

CONCUSSIONE - condotta dell’intraneus - Cass. VI Sez., 19 marzo 2021, n. 10805


LA MASSIMA

“Ai fini della individuazione della condotta costrittiva è necessario polarizzare l’attenzione sugli aspetti contenutistici di quanto il pubblico agente prospetta al soggetto privato e quindi sugli effetti che a quest’ultimo derivano o possono derivare in termini di danno o di vantaggio, ove non aderisca alla richiesta alternativa di dazione o promessa di denaro o di altra utilità; infatti, la costrizione indica, in via generale, una <<eterodeterminazione>> dell’altrui volontà, nel senso che si obbliga taluno a compiere un’azione che altrimenti non sarebbe stata compiuta o ad astenersi dal compiere un’azione che altrimenti sarebbe stata compiuta”.


IL CASO

Il Tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato, ritenuto gravemente indiziato del reato di concussione.

All’indagato, dirigente medico di un ospedale operante in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, è contestato di aver abusato della sua qualità e dei suoi poteri costringendo una paziente – in procinto di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico – a promettere di corrispondere la somma di € 3.500, prospettando la inesorabile necessità di dover attendere tempi lunghi per essere operata in via ordinaria e in alternativa di dover corrispondere un’ingente somma (maggiore di quella promessa) qualora avesse deciso di sottoporsi all’intervento privatamente.

L'indagato proponeva, pertanto, ricorso per Cassazione. In particolare, veniva contestato che il Tribunale si sarebbe limitato a riportare le emergenze investigative, senza valutare le questioni prospettate dalla difesa.


LA QUESTIONE

Il caso in esame consente alla Corte di tracciare i contorni delle modalità della condotta dell’intraneus nel delitto di concussione.

In particolare, la Corte si sofferma sul concetto di “abuso costrittivo” dell’extraneus nonché su quello di “soggezione psicologica” che deve investire l’intraneus.


LA SOLUZIONE

La Corte ritiene fondato il ricorso per non aver il Tribunale chiarito alcuni aspetti della vicenda; in particolare, se ed in che termini il soggetto passivo, per effetto della condotta del medico, fu posto nella condizione di mancanza di alternativa.

In particolare, i Giudici di legittimità si soffermano sul concetto di modalità costrittiva affermando – in ossequio alla costante giurisprudenza registrata – che quella rilevante nel delitto di concussione vada enucleato dalla combinazione dei comportamenti tenuti dall’intraneus, con il risultato che i medesimi producono, e troverebbe la propria genesi nell’abuso di qualità o dei poteri. La Corte inoltre sottolinea come sia indispensabile, ai fini della configurazione del delitto contestato, come il soggetto passivo debba essere posto in condizione di mancanza di alternative: evitare il verificarsi di un grave danno minacciato, offrendo la propria disponibilità a dare o promettere una qualche utilità che sa non essere dovuta.

Dalla ricostruzione svolta dal Tribunale, precisa la Corte, tuttavia non sarebbe emersa con chiarezza la mancanza di alternative possibili nel comportamento da tenersi da parte del soggetto passivo. Non sarebbe, infatti, stato chiarito a quale titolo la somma di denaro sarebbe stata promessa e data dalla paziente, atteso che un diverso medico avrebbe dovuto eseguire l’intervento chirurgico. Inoltre, non sarebbe emerso chiaramente il vantaggio indebito conseguito dalla paziente; infine, se la condotta del medico abbia o meno avuto un carattere decettivo.

Pertanto, la Corte annulla l’ordinanza a seguito della sommaria ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale del riesame; sommaria ricostruzione che non avrebbe comunque escluso la loro riconduzione ad altre fattispecie delittuose, di tipo corruttivo, ovvero di induzione indebita a dare o promettere utilità, o di traffico di influenze illecite o truffa.


Segnalazione a cura di Matteo Pezzo


Ci trovi anche



63 visualizzazioni0 commenti

Comments


bottom of page