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Diritto Penale

CONCORSO PERSONE - CONCORSO ANOMALO - Cass., Sez. II, 20 febbraio 2020, n. 6741

MASSIMA: “La responsabilità del compartecipe ex art. 116 c.p., in luogo di quella tipica concorsuale ex art. 110 c.p., può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata”.

IL CASO: La presente pronuncia riguarda il caso di un soggetto condannato dai giudici di merito, in concorso con altri soggetti giudicati separatamente, per i reati di rapina aggravata in danno di un furgone portavalori e dei conseguenti reati di ricettazione di una targa, detenzione e porto illegali di due armi, nonché del reato di tentato omicidio di una guardia giurata, condannandolo alla pena principale di dodici anni di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. In particolare, il ricorrente è stato ritenuto l’organizzatore della rapina e quindi di tutti i reati da essa derivati, materialmente realizzati dagli altri compartecipi. La difesa propone ricorso in cassazione al fine di evidenziare la manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata, sollevando diverse censure tra cui, per quello che qui interessa, il mancato riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 c.p. per il tentato omicidio in luogo del concorso ordinario ex art. 110. Invero, il ricorrente evidenzia come l’accordo fra i correi riguardava soltanto il compimento di una rapina a danno di un furgone portavalori, e che il reato di tentato omicidio non era stato in origine voluto dallo stesso, occorso solo a causa del comportamento aggressivo degli esecutori, onde l’operatività del concorso anomalo ex art. 116 c.p.

LA QUESTIONE: La principale questione di diritto affrontata dalla Corte riguarda i rapporti tra concorso anomalo ex art. 116 c.p. e concorso ordinario ex art. 110 c.p. La questione è di particolare rilievo perché non attiene le condizioni di operatività dell’art. 116 c.p., ma afferisce il corretto inquadramento di una data condotta, già certamente rilevante penalmente, nell’alveo della disciplina concorsuale. Ciò di cui si tratta, infatti, è di comprendere se il contributo di un soggetto, della cui punibilità non si discute, configuri un’ipotesi di concorso anomalo ex art. 116 c.p. ovvero concorso ordinario ex art. 110 c.p. In generale, il concorso anomalo ex art. 116 c.p., opera qualora uno dei correi commetta un reato diverso da quello programmato, configurando a rigore una vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva. Tuttavia, al fine di garantire il rispetto del principio costituzionale della personale responsabilità penale ex art. 27 cost., di tale norma viene compiuta una interpretazione costituzionalmente orientata, imponendo l’imputabilità del reato diverso a tutti i correi solo logicamente prevedibile. Si precisa che il giudizio di prevedibilità viene compiuto dalla giurisprudenza attraverso un giudizio in concreto, ossia verificando se il reato realizzato fosse uno sviluppo logicamente prevedibile hic et hoc, quindi tenendo conto delle circostanze in concreto verificatesi e dei mezzi e delle modalità di esecuzione utilizzate. Accertamento questo da compiere attraverso il criterio ex ante della prognosi postuma, richiedendo così al giudice di porre la mente all’inizio della realizzazione del reato e verificare se, da tale visuale, in ragione delle circostanze conosciute o conoscibili dal correo, poteva essere ragionevole prevedere la commissione del reato realizzato da taluno dei concorrenti, sebbene non oggetto di preventivo accordo. Se si accerta che il reato realizzato, seppure diverso da quello programmato, era quantomeno prevedibile in concreto dai correi, si attribuisce rilievo penale al contributo offerto da ciascuno. Ciò posto, un ulteriore esame impone di poi di dover verificare se il contributo di ciascuno per il reato diverso sia stato fornito a titolo di concorso pieno ex art. 110 c.p. ovvero solo come concorso anomalo ex art. 116 c.p. Sul punto, la giurisprudenza avverte che si è in presenza del concorso pieno ex art. 110 c.p. tutte quelle volte in cui il reato diverso, pur non essendo oggetto di preventivo accordo, fosse non solo prevedibile ma effettivamente previsto, quantomeno a titolo di dolo eventuale, e quindi voluto poiché il correo ne accetta il rischio del suo verificarsi (Cass., sez. V, n. 36135/2011) In altri termini, ai fini della configurabilità del cosiddetto concorso ordinario è necessario che l'evento diverso da quello programmato sia voluto seppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, pertanto, che il reato più grave sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata, accettando il rischio della sua realizzazione. Di contro, si ricade nella più favorevole ipotesi del concorso anomalo ex art. 116 c.p. qualora ricorrano due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo od eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Cass., Sez. VI, n. 6214/2012). In tal senso, sarebbe prospettabile la seguente scansione analitica: se il più grave reato realizzato da taluno dei correi era prevedibile ex ante, si ricade in un’ipotesi penalmente rilevante, dovendosi poi accertare se trattasi di concorso anomalo ex art. 116 c.p., configurabile se il reato più grave, seppur prevedibile ex ante, non era stato né previsto né voluto dagli altri; ovvero concorso ordinario ex art. 110 c.p., se il reato più grave oltre che prevedibile ex ante, era stato di fatto previsto e voluto dagli altri correi. Di contro, se il reato più grave non era neppure prevedibile ex ante, non sarebbe configurabile alcuna responsabilità per il reato più grave, non sussistendo in capo al correo neppure quel quid psicologico che l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 116 c.p. impone. Passando ad analizzare il caso concreto, la Corte ha ritenuto non potersi configurare a favore del ricorrente il regime meno severo del concorso anomalo ex art. 116 c.p. per il reato di tentato omicidio in concreto realizzato. In particolare, viene rigettata la censura del ricorrente nella parte in cui ritiene di non aver voluto né previsto il reato di tentato omicidio realizzato dagli altri correi, avendo lo stesso prestato l’accordo solo per la realizzazione della rapina. Tuttavia, la Corte osserva come l’accordo iniziale avesse ad oggetto il compimento di una rapina, prevedendo espressamente l’utilizzo di un'arma, circostanza questa di rilievo nella ricostruzione dell’elemento soggettivo. Invero, secondo la Corte, proprio perché l’uso dell’arma era stata preventivamente programmata da tutti i correi, compreso il ricorrente, consegue che il reato di tentato omicidio realizzato costituisce un evento ragionevole, prevedibile e probabile conseguenza. Invero, si afferma che “l'utilizzo delle armi nei confronti delle guardie giurate, in una rapina ad un furgone portavalori, sia un evento probabile (e comunque oggetto del dolo, quantomeno eventuale, del concorrente) in ipotesi di reazione delle guardie stesse ovvero di ostacoli di qualsivoglia provenienza frapposti alla fuga". In tal modo, si ritiene che l’evento più grave, id est il tentato omicidio, era stato voluto dal ricorrente quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale con conseguente esclusione di un’ipotesi di concorso anomalo ex art. 116 c.p.

LA SOLUZIONE: In considerazione delle ragioni esposte, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e rigetta tutte le doglianze del ricorrente, confermando la sentenza di appello, specialmente per quanto riguarda la condanna dell’imputato a titolo di concorso ordinario ex art. 110 c.p. nel delitto di tentato omicidio.

Segnalazione a cura di Desiré Augusto





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