LA MASSIMA
“Per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione dello stesso reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del delitto.
Il delitto di accesso abusivo a un sistema informatico richiede la presenza del dolo generico, essendo reato di mera condotta, che si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, e quindi con l’introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l’intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti, né che si verifichi una effettiva lesione alla stessa”.
IL CASO
La Corte di Appello ha confermato la sentenza di condanna a carico dell’imputato per i reati di accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico e frode informatica di cui agli artt. 615ter e 640ter c.p. In particolare, egli è stato ritenuto responsabile di aver proceduto, in concorso con ignoto, ad aprire, con propri documenti di identità, conti correnti postali sui quali affluivano somme prelevate da conti correnti o da carte postepay di altri soggetti.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti del concorso nella commissione del reato di cui all’art.615ter c.p. Invero, i giudici di primo e secondo grado avrebbero desunto la responsabilità in ordine al reato di accesso abusivo dal mero riconoscimento della sussistenza del delitto di frode informatica.
L’imputato ha, altresì, lamentato la mancata sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati a lui contestati. In particolare, la consapevolezza e volontà di apprestare il proprio contributo causale alla realizzazione di entrambi gli illeciti contestati, sarebbero state dedotte esclusivamente sulla base della condotta integrante il reato di cui all’art.640ter c.p.
LA QUESTIONE
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha affrontato, in primo luogo, il tema del concorso di persone nel reato. In particolare, i giudici di legittimità, dopo aver sottolineato che il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico può concorrere con quello di frode informatica (diversi beni giuridici tutelati e diverse condotte sanzionate), hanno verificato la sussistenza di un concorso, quantomeno morale, del ricorrente nel reato di accesso abusivo di cui all’art.615ter c.p.
In secondo luogo, la Corte ha analizzato il profilo dell’elemento psicologico del delitto ex art. 615ter c.p.
LA SOLUZIONE
Per quanto concerne il concorso di persone nel reato la Corte ha ricordato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui: “Per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione dello stesso reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del delitto”. Nell’ottica dei giudici di legittimità il Tribunale e la Corte territoriale hanno ben applicato il predetto principio avendo desunto dalle modalità della condotta posta in essere dall’imputato la sua partecipazione a titolo di concorso morale nel reato di accesso abusivo al sistema informatico di cui all’art.615ter c.p. In particolare, la disponibilità all’uso dei propri documenti di identità da parte dell’imputato, è stato individuato come comportamento idoneo a rafforzare la volontà del concorrente nella fase ideativa e preparatoria di entrambi i delitti contestati e un contributo in rapporto di causalità efficiente non solo nel reato di frode informatica ma anche nell’accesso abusivo al sistema.
In merito al profilo dell’elemento psicologico del reato di cui all’art. 615ter c.p. la Corte ha ricordato che il delitto in esame richiede la presenza del dolo generico. Esso, infatti, è un reato di mera condotta che si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e quindi con l’introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l’intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti, né che si verifichi una effettiva lesione della stessa. Ebbene, dalle connotazioni fattuali della vicenda, come ricostruite nelle pronunce di merito, la Corte ha ritenuto che l’imputato doveva essere consapevole dei comportamenti che producevano l’accredito delle somme di denaro sui conti correnti a lui intestati, integranti la condotta dell’illecito accesso al sistema informatico.
Alla luce dei principi e delle considerazioni esposte la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Segnalazione a cura di Alessandra Fantauzzi
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