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CONCORSO MATERIALE - ARMI - Cass. I Sez. 8 aprile 2020, n. 11652

LA MASSIMA "In tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta" IL CASO Avverso la sentenza, gli imputati, condannati per detenzione, porto e ricettazione di alcune pistole provento di furto, ricorrono per Cassazione deducendo, tra i vari motivi, l’assenza di un percorso argomentativo che desse conto del trattamento sanzionatorio irrogato (in particolare degli aumenti di pena per i reati satellite e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche), nonché il non aver il Giudice operato l’assorbimento del delitto di porto in quello di detenzione. LA QUESTIONE Con riferimento all’omessa indicazione degli aumenti di pena per i reati satellite, la Corte ha più volte affermato che in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. Quanto, in particolare, alla censura sugli aumenti di pena per la continuazione, è condiviso che non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base In relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha da sempre affermato il principio di diritto secondo cui: "Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale concessione del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena”. Ciò che in questa sede merita maggiore attenzione è invece il rapporto tra il delitto di Detenzione abusiva di armi, articolo 697 cod. pen. ed il delitto di porto abusivo di armi, articolo 699 cod. pen. In particolare occorre distinguere i casi in cui opera l’assorbimento dai casi di concorso di reati.

LA SOLUZIONE Risponde di detenzione abusiva di armi chiunque detiene armi senza averne fatto denuncia all’Autorità, mentre risponde di porto abusivo di armi chiunque, senza la licenza dell’Autorità porta un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa. Il reato di porto illegale di arma comprende ed assorbe quello di detenzione solo quando le due azioni iniziano contestualmente e vi sia la prova che l’arma non sia stata in precedenza detenuta. L'illegale detenzione perde allora la sua autonomia rispetto alla più gravi ipotesi delittuosa di porto, proprio per la coincidenza temporale tra le due azioni. La condotta del reato di detenzione abusiva diventa elemento costitutivo del reato di porto abusivo di arma con la conseguenza che il primo reato rimane assorbito nel secondo. Quando invece tra i due reati sia intercorso un certo spazio temporale, il reato di illegale detenzione non può essere assorbito in quello di porto abusivo di arma. In assenza di questa coincidenza temporale i due reati concorrono, concorso materiale. Nel caso di specie, la Corte osserva che non è possibile ipotizzare l'assorbimento dedotto dalla difesa in ragione del fatto che il tempo limitato in cui le condotte si concretizzavano non era ostativo alla configurazione del concorso tra i reati. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte "In tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell’arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta"

Segnalazione a cura di Benedetta Mauro


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