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Diritto Penale

CONCORSO ANOMALO - Cass. Pen., Sez. V, Sentenza n. 4 del 2.01.2020

MASSIMA La responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza.

IL CASO La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina che aveva dichiarato i ricorrenti responsabili dei reati di tentato sequestro di persona e lesioni personali aggravate. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati di cui, il secondo ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla consapevolezza del possesso di un'arma da parte di un terzo soggetto, rimasto ignoto, il quale aveva concorso alla realizzazione dei reati. Più nello specifico, secondo la tesi difensiva, nel corso dell’istruttoria dibattimentale non era emersa la consapevolezza da parte di tutti i soggetti presenti in merito al possesso di un'arma (utilizzata per procurare delle lesioni alla persona offesa) da parte di uno di loro, con conseguente impossibilità di un addebito del reato di lesioni personali, a titolo di concorso morale, nei confronti del ricorrente ignaro. LA QUESTIONE Nell’esaminare la questione in punto di diritto, la Corte di Cassazione ritiene manifestamente infondata la doglianza poiché, sebbene l’arma (nello specifico, una pistola) fosse stata adoperata da uno dei complici non identificati, nondimeno il suo uso è stato ritenuto, sulla base della dinamica dei fatti, il frutto di un'azione condivisa dell'intero 'commando' di complici.

A tal riguardo, i giudici di legittimità, richiamando un orientamento della stessa Corte (Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011), chiariscono che la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza.

LA SOLUZIONE La Suprema Corte ritiene infondato il motivo in virtù della corretta qualificazione, a titolo di concorso morale, delle lesioni personali, in considerazione dei fatti così come accertati. Invero, i giudici di legittimità hanno ritenuto che, sebbene l’azione programmata fosse volta al sequestro della persona offesa, in virtù delle modalità violente con cui lo stesso sequestro era stato posto in essere, l'evoluzione dell'azione criminosa era uno sviluppo del quale i compartecipi avevano quantomeno accettato il rischio. Segnalazione a cura di Anna Santomasi.





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