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Diritto Penale

CONCORSO DI REATI - RECIDIVA REITERATA - Cass. pen., Sez. V, 18/09/2020 n. 27949

Aggiornamento: 3 nov 2020

LA MASSIMA

“Il criterio di specialità di cui all’art. 15 c.p. è da intendersi in senso logico-formale, ritenendo, cioè, che il presupposto per la convergenza di norme, necessario perché risulti applicabile la regola sulla individuazione della disposizione prevalente posta dal citato art. 15 c.p., possa ritenersi integrato solo in presenza di un rapporto di continenza tra le stesse, alla cui verifica deve procedersi attraverso il confronto strutturale tra le fattispecie astratte rispettivamente configurate, mediante la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispecie stesse.”


IL CASO

Con sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di primo grado dichiarava l’imputato colpevole dei reati di violazione di domicilio aggravata ex artt. 614 e 61 n. 7, c.p., di sabotaggio ex art. 508 c.p. e di ingiuria, per aver disperso un’ingente quantità di vino di tipo Brunello. Veniva applicata l’aggravante della recidiva aggravata, la continuazione e la riduzione di pena per la scelta del rito.

La Corte di Appello assolveva l’imputato dall’illecito di ingiuria perché il fatto non costituisce reato e rideterminava la pena, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Veniva proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’inosservanza dell’art. 508 c.p. e vizi di motivazione in quanto, al momento del fatto, non era in corso alcuna attività lavorativa. Inoltre, si asseriva l’erronea applicazione della legge poiché il reato di violazione di domicilio doveva essere assorbito in quello di sabotaggio.

Si lamentava poi l’erronea applicazione della legge, avendo la Corte di Appello mancato nella riqualificazione del fatto, alla luce dell’art. 508 c.p. come invasione di azienda anziché come violazione di domicilio. Lo stesso è, infatti, avvenuto in un’azienda e non in un domicilio e ciò avrebbe dovuto comportare una diversa individuazione del reato più grave ai fini della continuazione.

Infine si adduceva l’erronea applicazione della recidiva reiterata, in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso tra l’ultima condanna e la ricaduta.


LA QUESTIONE

La Corte dichiara infondato il motivo relativo all’erronea applicazione dell’art. 508 c.p. in quanto non rileva che al momento del fatto l’attività dell’azienda vinicola non fosse in corso poiché non era stata né cessata né interrotta.

Dichiara, invece, fondato il motivo di ricorso inerente alla mancata riqualificazione del fatto, essendo questo stato commesso in un’azienda e non in luogo di privata dimora.

Non accoglie il motivo con cui si lamenta la mancata applicazione del principio di specialità tra il reato di sabotaggio e quello di invasione di azienda di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 508 c.p. in quanto, pur essendo necessaria la violazione del logo al fine di commettere il reato di sabotaggio, tra le due norme si ritiene sussistente un concorso di reati e non un concorso apparente. Non sussiste, infatti, un rapporto di specialità poiché non risulta che una delle due fattispecie sia contenuta nell’altra.

Viene poi respinto il motivo inerente alla recidiva poiché, riprendendo un assunto delle Sezioni Unite, la Corte afferma che la recidiva viene integrata allorché sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore. Tali valutazioni vanno svolte con riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza che esprimono, alla qualità e all’offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti ed al livello di omogeneità tra loro esistente, all’occasionalità della ricaduta e ad altri parametri caratterizzanti la personalità del reo. La Corte ritiene, dunque, corretta la valutazione seguita dalla Corte di Appello nell’applicazione della recidiva.


LA SOLUZIONE

In parziale accoglimento dei motivi di ricorso, considerando la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 508, comma 1, c.p., la Corte ha annullato la sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio, determinato dai giudici di merito, considerando come reato più rave ai fini della continuazione, quello di violazione di domicilio, oggetto di riqualificazione. Con riferimento agli altri motivi, la Corte ha rigettato il ricorso.


Segnalazione a cura di Lucia Marchegiani




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