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Diritto Penale

COLPA OMISSIVA - VALUTAZIONE RISCHI - GESTORE - Cass. Pen., Sez. III, 13 dicembre 2019, n.50427

LA MASSIMA “Il gestore di una pista di slittino ha l’obbligo, non delegabile, di valutare tutti i rischi connessi all’esercizio della pista medesima, sicché egli risponde a titolo di colpa della morte di un utente della stessa, deceduto a causa di un incidente provocato da una situazione di pericolo – quale l’uscita dal tracciato a causa del fondo ghiacciato e lo schianto contro un ostacolo ubicato nelle immediate vicinanze – che non era stata valutata dal gestore prima della messa in esercizio della pista”.

IL CASO La Corte di Appello di Trento, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, confermava la sentenza con cui il Tribunale di Bolzano aveva condannato l’imputato per il delitto di cui all’art.589 c.p. In particolare, secondo la ricostruzione del Giudice di prime cure e del Giudice d’appello, l’imputato – in qualità di amministratore delegato della società che gestiva la pista di slittino ove si verificava l’evento – era responsabile della morte di un minore, il quale usciva dal tracciato della pista mentre la percorreva con lo slittino e precipitava su un pendio lato valle, riportando lesioni che ne causavano il decesso.


LA QUESTIONE Avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, rilevando – tra l’altro – di aver trasferito ad un terzo le funzioni e i poteri in materia di sicurezza della pista teatro dell’incidente a mezzo di atto notarile. Infatti, secondo la tesi difensiva del ricorrente, tale circostanza avrebbe dovuto escluderne la penale responsabilità in relazione al decesso del minore, conseguito all’incidente occorso sulla pista di slittino gestita dalla società di cui l’imputato era amministratore delegato.


LA SOLUZIONE La Suprema Corte ha respinto il ricorso, rilevando che, nonostante il terzo cui veniva attribuita la responsabilità per la sicurezza della pista fosse in possesso di adeguate competenze tecniche e che nei suoi confronti fosse stata rilasciata una delega con il conferimento di risorse adeguate per le spese relative ai costi di manutenzione della pista, l’imputato era pur sempre titolare di una concorrente posizione di garanzia, dalla quale era derivata la responsabilità colposa di questi per la morte del minore. In particolare, la Cassazione attribuisce la predetta responsabilità colposa a due elementi emersi incontrovertibilmente nel corso dell’istruttoria: la sottovalutazione del rischio concernente la pericolosità della pista e il mancato esercizio di poteri sostitutivi da parte del delegante. Con riferimento al primo dei suddetti elementi, la Corte rileva come, a fronte dell’alta difficoltà della pista, l’imputato, nella sua veste di gestore, non provvedeva ad una ponderata valutazione del rischio di fuoriuscita dal tracciato in relazione ai tratti connotati da una particolare pendenza e dalla ripidezza del declivio del lato valle, di fatto ignorando la conformazione della pista e l’eventuale presenza di ghiaccio. In altri termini, il ricorrente non provvedeva a predisporre apposite misure precauzionali né un adeguato sistema di protezione degli utenti, così derogando al dettato dell’art.3 della legge n.363/2003 e, per ciò, incorrendo nella penale responsabilità per il decesso del minore. Tali adempimenti, infatti, non sono delegabili a terzi, come si evince dal dettato dell’art.17, co.1, lett. a) del d.lgs. n.81/2008, il quale – sebbene espressamente previsto nell’ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro – è estensibile, per identità di ratio, anche al caso di specie. Inoltre la Corte ritiene sussistere un ulteriore profilo di colpa in capo al ricorrente, ossia l’assenza di un intervento sostitutivo da parte del gestore in caso di colpevole inerzia del delegato: il delegante, infatti, rimane titolare di una posizione di garanzia, il cui contenuto muta per effetto della delega validamente conferita e si concretizza nel dovere di vigilanza sull’attività del delegato. Il ricorrente, tuttavia, non provvedeva ad adempiere a tale dovere, giacché – a seguito di un incidente analogo a quello oggetto della sentenza, verificatosi dieci giorni prima di quest’ultimo – egli si rendeva responsabile del mancato esercizio della cosiddetta vigilanza alta, omettendo di attivare il potere sostitutivo di cui era titolare e di adottare quei provvedimenti in materia di sicurezza che il delegato aveva trascurato di prendere.


Segnalazione a cura di Claudia Carozza


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