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Diritto Penale

CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PROVOCAZIONE - Cass. I Sez., 13 maggio 2021, n. 18881

LA MASSIMA

“Non si configura la circostanza attenuante della “provocazione putativa” laddove l’agente abbia commesso il reato di cui all’art. 575 c.p. nell’erronea convinzione di essere stato provocato dalla vittima, posto che, in tal caso, trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 59, comma terzo c.p., secondo cui se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui”.

IL CASO

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di assise di appello, che lo condannava per l’omicidio aggravato ai sensi dell’art. 577, comma 1, n. 4) c.p. e per il porto illegale della pistola utilizzata per consumarlo, articolando quattro motivi di gravame. In primis, ha denunciato l’erronea esclusione da parte della Corte dell’attenuante della provocazione ex art. 62, n. 2 c.p., stante il fatto ingiusto – quanto meno a livello putativo – da questo subito a fronte dei molteplici comportamenti ostili e vessatori della vittima; in secondo luogo, ha lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione agli artt. 62bis e 133 c.p., sottolineando la circostanza di aver confessato il fatto subito dopo averlo commesso; in terzo luogo, ha censurato la commisurazione della pena, posto che la Corte si era limitata a richiamare, assai genericamente, a giustificazione della scelta l’intensità del dolo e le modalità dell’azione; infine, ha lamentato il mancato riconoscimento della continuazione, rilevando come i due reati fossero avvinti dal medesimo disegno criminoso.


LA QUESTIONE

La questione oggetto della presente pronuncia attiene alla configurabilità della circostanza attenuante della provocazione ex art. 62, n. 2 c.p. nella forma putativa.


LA SOLUZIONE

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, dichiarando infondati tutti i motivi di gravame.

Quanto al primo motivo, la Corte esclude la sussistenza della provocazione richiamando le coordinate ermeneutiche indicate dalla giurisprudenza di legittimità, che, ai fini di tale attenuante, individuano tre elementi costitutivi: lo stato d’ira, il fatto ingiusto altrui e un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l’offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, purché sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l’una e l’altra condotta.

Segnatamente, l’elemento costitutivo del fatto ingiusto non è ravvisabile laddove la condotta della vittima, cui l’agente abbia reagito, sia il frutto di reciproche provocazioni e di ripicche sedimentatesi nel tempo. Inoltre, non si ritiene configurabile la “provocazione putativa”, nemmeno nel caso in cui la condotta criminosa venga posta in essere quale reazione a un fatto ingiusto erroneamente attribuito alla vittima, posto che in tal caso trova applicazione la disciplina prevista dall’art. 59, comma terzo c.p., secondo cui se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Quanto al secondo motivo, la Corte ritiene che la confessione possa essere liberamente apprezzata dal giudice ai fini dell’applicazione delle attenuanti generiche. Conseguentemente, ha confermato la valutazione della Corte di assise di appello, riconoscendo corretta l’esclusione delle attenuanti in ragione del fatto che la confessione non fosse indicativa di uno stato di resipiscenza

Quanto al terzo motivo, respinge per la genericità della doglianza.

Infine, con riferimento alla continuazione, la Corte esclude la sussistenza del medesimo disegno criminoso in ragione della non iniziale coesistenza nella mente dell’agente dell’intenzione di portare illegittimamente l’arma in luogo pubblico e di quella di consumare l’omicidio, evincibile dalle dichiarazioni dello stesso imputato. Ciò trova ulteriore conferma nella circostanza che proprio in virtù di tali dichiarazioni il Giudice dell’udienza preliminare aveva escludo l’aggravante del nesso teleologico.


Segnalazione a cura di Giulia Tavella

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